Art. 5 (Controllo dell'urbanizzazione) 1. Le autorita' competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica utilizzano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e finalita', secondo le specificazioni e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto: a) per gli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le valutazioni effettuate dall'autorita' competente di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo; b) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le informazioni fornite dal gestore. 2. Le autorita' competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, acquisite le informazioni e le valutazioni di cui al comma 1, attivano le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto. 3. Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. A tal fine, le autorita' competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dall'autorita' che ha predisposto il piano di emergenza esterno. 4. Nei casi previsti dal presente decreto, qualora non sia stata adottata la variante urbanistica, le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono soggette al parere tecnico dell'autorita' competente, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Tale parere e' formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del predetto decreto legislativo, secondo le specificazioni e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto. 5. Per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, puo' essere richiesto un parere consultivo all'autorita' competente di cui all'articolo 21 del decreto medesimo, ai fini della predisposizione della variante urbanistica. 6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'ambiente promuovono accordi con le Regioni, anche ai fini di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per la raccolta dei dati relativi al controllo dell'urbanizzazione di cui al presente decreto. I Ministeri concertanti si avvalgono, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, previo accordo, in relazione alle specifiche competenze dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dell'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF), per la raccolta e la diffusione dei dati e delle informazioni utili per il controllo dell'urbanizzazione.