Art. 5
                   (Controllo dell'urbanizzazione)

   1.   Le   autorita'   competenti   in  materia  di  pianificazione
territoriale  e  urbanistica utilizzano, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni  e  finalita',  secondo le specificazioni e le modalita'
contenute nell'allegato al presente decreto:

a) per   gli   stabilimenti   soggetti  all'articolo  8  del  decreto
   legislativo  17  agosto  1999,  n.  334, le valutazioni effettuate
   dall'autorita'  competente di cui all'art. 21 del medesimo decreto
   legislativo;
b) per  gli  stabilimenti  soggetti  agli  articoli 6 e 7 del decreto
   legislativo  17  agosto  1999, n. 334, le informazioni fornite dal
   gestore.

   2.   Le   autorita'   competenti   in  materia  di  pianificazione
territoriale   e   urbanistica,   acquisite   le  informazioni  e  le
valutazioni  di  cui  al  comma  1, attivano le procedure di cui agli
articoli 3 e 4 del presente decreto.
   3.  Ferme  restando  le  attribuzioni  di  legge, gli strumenti di
pianificazione  territoriale  e  urbanistica recepiscono gli elementi
pertinenti  del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 20 del
decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 334. A tal fine, le autorita'
competenti  in  materia  di pianificazione territoriale e urbanistica
acquisiscono tali elementi dall'autorita' che ha predisposto il piano
di emergenza esterno.
   4.  Nei  casi previsti dal presente decreto, qualora non sia stata
adottata  la variante urbanistica, le concessioni e le autorizzazioni
edilizie  sono  soggette al parere tecnico dell'autorita' competente,
di  cui  all'articolo  21  del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334.  Tale  parere e' formulato sulla base delle informazioni fornite
dai  gestori  degli  stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del
predetto   decreto   legislativo,  secondo  le  specificazioni  e  le
modalita' contenute nell'allegato al presente decreto.
   5.  Per  gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo  17  agosto 1999, n. 334, puo' essere richiesto un parere
consultivo  all'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  21  del
decreto  medesimo,  ai  fini  della  predisposizione  della  variante
urbanistica.
   6.  Fermo  restando  quanto  previsto all'articolo 15, comma 4 del
decreto  legislativo  17 agosto 1999, n. 334, il Ministero dei lavori
pubblici  e  il  Ministero  dell'ambiente  promuovono  accordi con le
Regioni,  anche  ai  fini  di  cui  agli articoli 52 e 54 del decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 112, per la raccolta dei dati relativi
al  controllo  dell'urbanizzazione  di  cui  al  presente  decreto. I
Ministeri  concertanti  si  avvalgono,  ai sensi dell'articolo 17 del
decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  previo accordo, in
relazione  alle  specifiche  competenze dell'Agenzia Nazionale per la
Protezione  dell'Ambiente  (ANPA),  dell'Istituto  Superiore  per  la
Prevenzione   e  la  Sicurezza  del  Lavoro  (ISPESL),  dell'Istituto
Superiore di Sanita' (ISS) e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(CNVVF),   per   la  raccolta  e  la  diffusione  dei  dati  e  delle
informazioni utili per il controllo dell'urbanizzazione.