Art. 5
(Controllo dell'urbanizzazione)
1. Le autorita' competenti in materia di pianificazione
territoriale e urbanistica utilizzano, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e finalita', secondo le specificazioni e le modalita'
contenute nell'allegato al presente decreto:
a) per gli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le valutazioni effettuate
dall'autorita' competente di cui all'art. 21 del medesimo decreto
legislativo;
b) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, le informazioni fornite dal
gestore.
2. Le autorita' competenti in materia di pianificazione
territoriale e urbanistica, acquisite le informazioni e le
valutazioni di cui al comma 1, attivano le procedure di cui agli
articoli 3 e 4 del presente decreto.
3. Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi
pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. A tal fine, le autorita'
competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica
acquisiscono tali elementi dall'autorita' che ha predisposto il piano
di emergenza esterno.
4. Nei casi previsti dal presente decreto, qualora non sia stata
adottata la variante urbanistica, le concessioni e le autorizzazioni
edilizie sono soggette al parere tecnico dell'autorita' competente,
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334. Tale parere e' formulato sulla base delle informazioni fornite
dai gestori degli stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7 e 8 del
predetto decreto legislativo, secondo le specificazioni e le
modalita' contenute nell'allegato al presente decreto.
5. Per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, puo' essere richiesto un parere
consultivo all'autorita' competente di cui all'articolo 21 del
decreto medesimo, ai fini della predisposizione della variante
urbanistica.
6. Fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 4 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, il Ministero dei lavori
pubblici e il Ministero dell'ambiente promuovono accordi con le
Regioni, anche ai fini di cui agli articoli 52 e 54 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per la raccolta dei dati relativi
al controllo dell'urbanizzazione di cui al presente decreto. I
Ministeri concertanti si avvalgono, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, previo accordo, in
relazione alle specifiche competenze dell'Agenzia Nazionale per la
Protezione dell'Ambiente (ANPA), dell'Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dell'Istituto
Superiore di Sanita' (ISS) e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(CNVVF), per la raccolta e la diffusione dei dati e delle
informazioni utili per il controllo dell'urbanizzazione.