Art. 6 (Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e porti industriali e petroliferi) 1. Per gli stabilimenti e il territorio ricadenti in un'area ad elevata concentrazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica tengono conto delle risultanze, ove disponibili, della valutazione dello studio di sicurezza integrato dell'area e del relativo piano di intervento. 2. Fatti salvi gli obblighi dei singoli gestori degli stabilimenti e degli impianti localizzati nei porti industriali e petroliferi, come individuati nel decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l'Autorita' marittima, ovvero, ove istituita, l'Autorita' portuale, deve fornire alle autorita' competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica le informazioni relative agli scenari incidentali e in particolare quelli che coinvolgano aree esterne a quella portuale. Roma, 9 maggio 2001 Il Ministro dei lavori pubblici NESI Il Ministro dell' interno BIANCO Il Ministro dell'ambiente BORDON Il Ministro dell' industria, del commercio e dell'artigianato LETTA