Art. 6
(Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e porti industriali e
                            petroliferi)

   1.  Per  gli  stabilimenti e il territorio ricadenti in un'area ad
elevata concentrazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
17  agosto 1999, n. 334, gli strumenti di pianificazione territoriale
e  urbanistica tengono conto delle risultanze, ove disponibili, della
valutazione  dello  studio  di  sicurezza  integrato  dell'area e del
relativo piano di intervento.
   2. Fatti salvi gli obblighi dei singoli gestori degli stabilimenti
e  degli  impianti  localizzati  nei porti industriali e petroliferi,
come  individuati  nel decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, del
decreto  legislativo  17  agosto 1999, n. 334, l'Autorita' marittima,
ovvero,  ove  istituita,  l'Autorita'  portuale,  deve  fornire  alle
autorita'  competenti  in  materia  di  pianificazione territoriale e
urbanistica  le  informazioni  relative agli scenari incidentali e in
particolare quelli che coinvolgano aree esterne a quella portuale.

Roma, 9 maggio 2001

                   Il Ministro dei lavori pubblici
                                NESI

                      Il Ministro dell' interno
                               BIANCO

                      Il Ministro dell'ambiente
                               BORDON

    Il Ministro dell' industria, del commercio e dell'artigianato
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