Art. 6
(Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e porti industriali e
petroliferi)
1. Per gli stabilimenti e il territorio ricadenti in un'area ad
elevata concentrazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, gli strumenti di pianificazione territoriale
e urbanistica tengono conto delle risultanze, ove disponibili, della
valutazione dello studio di sicurezza integrato dell'area e del
relativo piano di intervento.
2. Fatti salvi gli obblighi dei singoli gestori degli stabilimenti
e degli impianti localizzati nei porti industriali e petroliferi,
come individuati nel decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, l'Autorita' marittima,
ovvero, ove istituita, l'Autorita' portuale, deve fornire alle
autorita' competenti in materia di pianificazione territoriale e
urbanistica le informazioni relative agli scenari incidentali e in
particolare quelli che coinvolgano aree esterne a quella portuale.
Roma, 9 maggio 2001
Il Ministro dei lavori pubblici
NESI
Il Ministro dell' interno
BIANCO
Il Ministro dell'ambiente
BORDON
Il Ministro dell' industria, del commercio e dell'artigianato
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