Art. 4.
  Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare  sara'  effettuato  dagli  operatori  assegnatari il 16
maggio  2001,  al  prezzo  di  aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.
  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire in via
automatica    detti    regolamenti    nella   procedura   giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
  In  applicazione  dell'art.  8,  primo  comma,  del  citato decreto
legislativo  n.  213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio
statale  del  controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi
dietimi,  sulla  base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro
di 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno
16 maggio 2001.
  A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria
provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  capo  X, capitolo 5100
(unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al   controvalore   dell'emissione,   ed  al  capitolo  3240  (unita'
previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.