Art. 5.
                      Entita' dei finanziamenti

  Il contributo finanziario non potra' in ogni caso superare la somma
di  L. 400.000.000 iva compresa e comunque non potra' essere concesso
oltre la misura del 50% dell'importo complessivo richiesto.
  I  contributi  saranno  assegnati  ai comuni secondo la graduatoria
formata  dalla  commissione indicata nei punti successivi, nei limiti
di  risorse  poste a disposizione da questo Ministero per il presente
bando (L. 5.000.000.000).
  Si  fa  riserva  di erogare ulteriori contributi per altri progetti
inseriti  in graduatoria utilizzando le somme recuperate a seguito di
ribassi  d'asta  e  per eventuali economie che dovessero in qualunque
modo realizzarsi ovvero a seguito di eventuali rifinanziamenti.
  A tal fine la graduatoria ha validita' per un periodo di due anni a
decorrere dalla data di formazione.
  I  contributi  saranno erogati, successivamente alla sottoscrizione
di   una   convenzione   tra  il  Ministero  dei  lavori  pubblici  e
l'amministrazione   comunale  aggiudicataria,  secondo  le  modalita'
definite dalle convenzione stessa.