Art. 2.
  1.  Le  societa'  titolari di A.I.C. che prevedono di non essere in
grado  di  assicurare la regolare fornitura delle proprie specialita'
medicinali  sono tenute a dare comunicazione anticipata di almeno sei
mesi,   specificandone   le   motivazioni,  la  causa  e  il  periodo
presumibile  di  durata  dell'interruzione  della  produzione e della
distribuzione delle stesse.
  2. In  caso di mancata reperibilita' nel mercato di una determinata
specialita'   medicinale,   la  relativa  comunicazione  deve  essere
formulata   dal  competente  ufficio  dell'assessorato  alla  sanita'
interessato,  dopo  aver  eseguito  un  appropriato  accertamento del
numero  di  segnalazioni formulate tramite le strutture sanitarie del
proprio territorio.
  3.  Le  comunicazioni  di  cui  ai precedenti commi sono inoltrate,
anche  a  mezzo  fax  (0659943684),  al  Ministero  della  sanita'  -
Dipartimento  della tutela della salute umana, della sanita' pubblica
veterinaria  e dei rapporti internazionali - Direzione generale della
valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza - Ufficio V.