Art. 3.
  1. L'ufficio   V,   ricevuta   la  comunicazione,  procede  con  la
valutazione  del fatto segnalato anche al fine di accertarne la reale
diffusione  sul  territorio  nazionale  e  il conseguente impatto sui
soggetti in trattamento terapeutico ovvero di prevenzione.
  2. Sulla   base   degli  elementi  informativi  acquisiti  e  delle
conclusioni valutative delineate, il Ministero della sanita', al fine
di  assicurare  una  disponibilita'  sostitutiva del farmaco carente,
provvede  ad  attivare  contestualmente  una  serie  di  azioni  come
specificato nel seguente articolo.