Art. 3. 1. L'ufficio V, ricevuta la comunicazione, procede con la valutazione del fatto segnalato anche al fine di accertarne la reale diffusione sul territorio nazionale e il conseguente impatto sui soggetti in trattamento terapeutico ovvero di prevenzione. 2. Sulla base degli elementi informativi acquisiti e delle conclusioni valutative delineate, il Ministero della sanita', al fine di assicurare una disponibilita' sostitutiva del farmaco carente, provvede ad attivare contestualmente una serie di azioni come specificato nel seguente articolo.