Art. 4.
  1.   Ove  ritenuto,  il  Ministero  della  sanita'  puo'  avvalersi
dell'intervento  del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri per la
sanita',  al  fine  di  effettuare  accertamenti,  presso la societa'
titolare  di  A.I.C.  interessata,  presso l'officina farmaceutica di
produzione   ovvero   presso   le  sedi  dei  diversi  livelli  della
distribuzione  circa  la  riferita situazione di non reperibilita' ed
eventualmente  attivare verifiche atte ad escludere la sussistenza di
depositi   illeciti   del   farmaco   che   risulta   carente   nella
distribuzione.
  2.  Se del caso, si puo' valutare di volta in volta la opportunita'
di  concordare una audizione specifica con tutte le societa' titolari
di A.I.C. di specialita' medicinali analoghe a quella momentaneamente
non  disponibile  nelle  regolare catena di distribuzione, al fine di
valutare la concreta dimensione del fenomeno segnalato.
  3.  Inoltre,  in  caso  di  necessita',  puo'  essere  convocata la
societa'  interessata  per  l'analisi  congiunta  delle  informazioni
riportate  nella  iniziale  comunicazione,  per conoscere ulteriori e
nuovi  elementi  informativi,  per l'aggiornamento dei dati scaturiti
dall'evoluzione   della  circostanza  e  per  l'individuazione  delle
possibili  conseguenze future, nonche' per eventuali ulteriori azioni
da  individuare  e  da  intraprendere  per una soluzione favorevole e
tempestivamente efficace.
  4. Al  fine di assicurare un coerente intervento per la soluzione o
almeno la delimitazione del fenomeno, il Ministero puo' intraprendere
opportune  iniziative  mirate,  provvedendo  a rendere prioritarie le
procedure di valutazione di eventuali farmaci analoghi, al momento in
attesa   di   parere   per  la  registrazione,  ovvero  a  rivolgersi
all'Istituto  chimico farmaceutico militare - Ministero della difesa,
per  concordare  l'eventuale produzione sostitutiva della specialita'
medicinale carente.