Art. 4. 1. Ove ritenuto, il Ministero della sanita' puo' avvalersi dell'intervento del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri per la sanita', al fine di effettuare accertamenti, presso la societa' titolare di A.I.C. interessata, presso l'officina farmaceutica di produzione ovvero presso le sedi dei diversi livelli della distribuzione circa la riferita situazione di non reperibilita' ed eventualmente attivare verifiche atte ad escludere la sussistenza di depositi illeciti del farmaco che risulta carente nella distribuzione. 2. Se del caso, si puo' valutare di volta in volta la opportunita' di concordare una audizione specifica con tutte le societa' titolari di A.I.C. di specialita' medicinali analoghe a quella momentaneamente non disponibile nelle regolare catena di distribuzione, al fine di valutare la concreta dimensione del fenomeno segnalato. 3. Inoltre, in caso di necessita', puo' essere convocata la societa' interessata per l'analisi congiunta delle informazioni riportate nella iniziale comunicazione, per conoscere ulteriori e nuovi elementi informativi, per l'aggiornamento dei dati scaturiti dall'evoluzione della circostanza e per l'individuazione delle possibili conseguenze future, nonche' per eventuali ulteriori azioni da individuare e da intraprendere per una soluzione favorevole e tempestivamente efficace. 4. Al fine di assicurare un coerente intervento per la soluzione o almeno la delimitazione del fenomeno, il Ministero puo' intraprendere opportune iniziative mirate, provvedendo a rendere prioritarie le procedure di valutazione di eventuali farmaci analoghi, al momento in attesa di parere per la registrazione, ovvero a rivolgersi all'Istituto chimico farmaceutico militare - Ministero della difesa, per concordare l'eventuale produzione sostitutiva della specialita' medicinale carente.