IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, cosi' come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge n. 488/1999 e quelli massimi, nonche' gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali; Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 580/1993 come sostituito dall'art. 47 della legge n. 488/1999; Visto il comma 4, lettera c), dell'art. 18 della legge n. 580/1993 come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/1999 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti; Visto in particolare il comma 4), lettera d), dell'art. 18 della legge n. 580/1993 cosi' come sostituito dall'art. 17 della legge n. 488/1999, che stabilisce che nei primi due anni di applicazione della norma l'importo del diritto annuale non potra' comunque essere superiore del 20% rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 488/1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993, in materia di istituzione di registro delle imprese; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese; Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale; Decreta: Art. 1. 1. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio per ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2001, e' determinata applicando le disposizioni del presente decreto.