IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO,
            DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista   la   legge   29  dicembre  1993,  n.  580,  concernente  il
riordinamento  delle  Camere  di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura;
  Visto  l'art.  18  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, comma 3,
cosi'  come  sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,   il  quale  stabilisce  che  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica determina ed aggiorna
la  misura  del  diritto  annuale  dovuto  ad  ogni singola camera di
commercio  da  parte  di  ciascuna  impresa  iscritta  o annotata nel
registro  di  cui  all'art.  8  della legge n. 580/1993, da applicare
secondo  le modalita' di cui al comma 4, stesso art. 17, ivi compresi
gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli
dovuti  in  base  alla  normativa  vigente alla data di entrata della
citata  legge  n.  488/1999 e quelli massimi, nonche' gli importi dei
diritti  dovuti  in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi'
determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali;
  Tenuto  conto  che  la misura del diritto annuale e' determinata in
conformita'  alla  metodologia  di  cui al comma 4 dell'art. 18 della
legge  n.  580/1993  come  sostituito  dall'art.  47  della  legge n.
488/1999;
  Visto  il comma 4, lettera c), dell'art. 18 della legge n. 580/1993
come  sostituito  dall'art.  17  della  legge  n.  488/1999  il quale
stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere
di  commercio  si  sopperisce  mediante  diritti annuali fissi per le
imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle
imprese  e  mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
  Visto  in  particolare  il comma 4), lettera d), dell'art. 18 della
legge  n.  580/1993 cosi' come sostituito dall'art. 17 della legge n.
488/1999, che stabilisce che nei primi due anni di applicazione della
norma  l'importo  del  diritto  annuale  non  potra'  comunque essere
superiore  del  20% rispetto al diritto annuale riscosso in base alla
normativa  vigente  alla data di entrata in vigore della stessa legge
n. 488/1999;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n.  581,  con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione
dell'art.  8  della  legge  n. 580/1993, in materia di istituzione di
registro delle imprese;
  Visto   l'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
14 dicembre  1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme
in materia di registro delle imprese;
  Sentite  l'Unione  italiana  delle  camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  e  le  organizzazioni imprenditoriali di
categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio  per  ogni  impresa iscritta o annotata nel registro di cui
all'art.  8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2001, e'
determinata applicando le disposizioni del presente decreto.