Art. 2.
  1.  Per  le  imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del
registro  delle  imprese  il  diritto  annuale e' dovuto nella misura
fissa di L. 152.000.
  2.  Per  le imprese con ragione di societa' semplice, non agricola,
il diritto annuale e' dovuto nella misura di L. 276.000.