Art. 3. 1. Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese il diritto annuale e' determinato applicando al fatturato dell'esercizio precedente le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato: ===================================================================== Scaglioni di fatturato da | | lire | a lire | Aliquote ===================================================================== -| 1.000.000.000|L. 742.000 (misura fissa) --------------------------------------------------------------------- 1.000.000.001 | 5.000.000.000| 0,040% --------------------------------------------------------------------- 5.000.000.001 | 20.000.000.000| 0,035% --------------------------------------------------------------------- 20.000.000.001 | 50.000.000.000| 0,025% --------------------------------------------------------------------- 50.000.000.001 |100.000.000.000| 0,015% --------------------------------------------------------------------- 100.000.000.001 |200.000.000.000| 0,010% --------------------------------------------------------------------- 200.000.000.001 |500.000.000.000| 0,005% --------------------------------------------------------------------- | |0,005% fino ad un massimo 500.000.000.001 | -| di L. 150.000.000 2. In via transitoria per lo stesso anno 2001, nel caso in cui gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato di cui al comma 1: a) siano inferiori all'importo dovuto per l'anno 2000, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante dalla deliberazione 2 dicembre 1999 della Conferenza unificata, concernente la determinazione del diritto annuale per l'anno 2000; b) siano superiori all'importo dovuto per l'anno 2000 aumentato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante dalla predetta deliberazione maggiorato del 6%; c) siano inferiori all'importo dovuto per l'anno 2000 maggiorato del 6%, le imprese sono tenute al pagamento dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contenute nella tabella di cui al comma 1.