Art. 4. 1. Il termine "fatturato" di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 488/1999 deve intendersi come segue: a) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; b) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; c) per le societa' e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; d) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile; 2. Le imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nel corso dell'anno 2001, successivamente all'esazione ordinaria dell'esercizio in corso versano, al momento dell'iscrizione, il diritto annuale come stabilito al comma 2, dell'art. 3, che precede. 3. Le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione.