Art. 5. 1. Per le imprese che esercitano attivita' economica anche attraverso le unita' locali deve essere versato, per ciascuna di queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unita' locale, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale coli arrotondamento alle L. 1.000 superiori, fino ad un massimo di L. 200.000. 2. Per le unita' locali con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, deve essere versato per ciascuna di esse in favore delle camere di commercio ove ha sede l'unita' locale un diritto annuale pari a L. 212.000. 3. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.