Art. 5.
  1.   Per  le  imprese  che  esercitano  attivita'  economica  anche
attraverso  le  unita'  locali  deve  essere versato, per ciascuna di
queste ultime, in favore delle camere di commercio nel cui territorio
ha  sede  l'unita'  locale, un importo pari al 20 per cento di quello
dovuto  per  la  sede  principale  coli  arrotondamento alle L. 1.000
superiori, fino ad un massimo di L. 200.000.
  2.  Per  le  unita'  locali  con  sede principale all'estero di cui
all'art.  9,  comma  2,  lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica  7 dicembre 1995, n. 581, deve essere versato per ciascuna
di  esse  in  favore  delle  camere di commercio ove ha sede l'unita'
locale un diritto annuale pari a L. 212.000.
  3.  Non  sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti
le  attivita'  economiche  di  cui all'art. 9, comma 2, punto a), del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.