Art. 8.
  1.  Per  le  imprese  che  si  sono  iscritte  dal  1o novembre  al
31 dicembre  2000,  per  il  versamento  del diritto annuale relativo
all'anno  2000,  continuano  ad  essere  applicate  la normativa e le
modalita'  di  riscossione  di  cui  alla  citata deliberazione della
Conferenza  unificata  2 dicembre  1999, con versamento da effettuare
entro  la  stessa  scadenza  stabilita  per  il pagamento del diritto
annuale per l'anno 2001.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 aprile 2001

                                       Il Ministro dell'industria
                                    del commercio e dell'artigianato
                                                 Letta

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
      e della programmazione economica
                 Giarda

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1, Industria, commercio e artigianato, foglio n. 56