Art. 8. 1. Per le imprese che si sono iscritte dal 1o novembre al 31 dicembre 2000, per il versamento del diritto annuale relativo all'anno 2000, continuano ad essere applicate la normativa e le modalita' di riscossione di cui alla citata deliberazione della Conferenza unificata 2 dicembre 1999, con versamento da effettuare entro la stessa scadenza stabilita per il pagamento del diritto annuale per l'anno 2001. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2001 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Giarda Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, Industria, commercio e artigianato, foglio n. 56