IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE  sugli  ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   del   7 giugno  1999,  di  autorizzazione  in  via
provvisoria  al rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva
95/16/CE,  emesso  a  nome della societa' "Eurocert S.r.l.", con sede
legale in viale Carradori, 88 - Macerata;
  Vista l'istanza del 2 luglio 1999, prot. n. 3/99, acquisita in atti
di  questo  Ministero in data 14 luglio 1999, prot. n. 757.574 con la
quale  l'organismo  Eurocert S.r.l. - Macerata, ai sensi dell'art. 10
del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
ha   richiesto   la   conferma  dell'autorizzazione  al  rilascio  di
certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;
  Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo "Eurocert
S.r.l." - Macerata e' conforme a quanto richiesto dalla direttiva del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  del
16 settembre   1998,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che l'organismo "Eurocert S.r.l." - Macerata
ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza
di  cui  all'art.  9,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'organismo "Eurocert S.r.l." - Macerata, e' autorizzato, in via
definitiva, al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato
negli  allegati  al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, di seguito elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2.  All'organismo  "Eurocert  S.r.l."  -  Macerata resta attribuito
quale  numero  di  identificazione  il  n.  0861 gia' precedentemente
assegnato dalla Commissione europea.
  3.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  4.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  5.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.