Art. 2.
  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo
alla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  ed  ha  validita'
triennale.
  2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la
certificazione, disponendo appositi controlli.