Art. 3.
  1.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche   e  professionali,  o  si  constati  che,  per  la  mancata
osservanza  dei  criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30 aprile  1999,  n.  162,  ed in
particolare  di  quanto  previsto  ai  punti 1) e 2), l'organismo non
soddisfa  piu'  i  requisiti  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla
revoca della presente autorizzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 maggio 2001
                                      Il direttore generale: Visconti