Art. 2. Modalita' e termini di presentazione delle richieste 1. I datori di lavoro pubblici e privati, ivi compresi le cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali presentano richiesta - in duplice copia, di cui una in bollo - al Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Comitato nazionale di parita' intesa ad ottenere l'ammissione al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di azione positiva di cui all'art. 2, della legge 10 aprile 1991, n. 125. 2. La domanda di ammissione ai benefici previsti deve recare in allegato il progetto. 3. A pena di improcedibilita', detto progetto: deve essere compilato in base al Programma-obiettivo formulato annualmente dal Comitato nazionale di parita'; deve essere redatto secondo il modello allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, e che deve essere compilato debitamente in ogni sua parte; deve essere sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante del proponente; deve pervenire in duplice copia, cosi come tutti gli allegati; deve essere inoltrato, esclusivamente a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, dal 1o ottobre al 30 novembre di ciascun anno che precede quello in cui si intende realizzare l'iniziativa. Fara' fede il timbro di spedizione postale; deve recare l'indicazione della tipologia di finanziamento prescelta, di cui al successivo art. 4. Tale obbligo non sussiste per le pubbliche amministrazioni. 4. Alla domanda dovra' inoltre essere allegata, secondo la natura del soggetto proponente, documentazione pertinente al soggetto medesimo (statuto e/o atto costitutivo, visura camerale con dichiarazione antimafia, certificazione di qualita' "ISO 9000" per i centri di formazione professionale che ne siano in possesso ed ogni altro documento ritenuto opportuno), nonche' un sintetico curriculum dell'attivita' svolta almeno negli ultimi 2 anni. 5. I progetti di azioni positive, della durata massima prevista dal Programma obiettivo, possono essere articolati in fasi temporali, per ciascuna delle quali devono essere indicati i relativi costi.