Art. 3.
               Procedure di valutazione e approvazione
  1.  Il  Comitato nazionale di parita' valuta il progetto sulla base
dei    criteri   indicati   nel   programma-obiettivo   ed   esprime,
a maggioranza,   parere   sul   finanziamento  dei  progetti  ammessi
all'istruttoria.
  2.  I  progetti  di  azioni  positive  sono  approvati  e ammessi a
finanziamento  con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
  3.  In caso di approvazione del progetto con finanziamento parziale
devono  essere indicati i costi ridotti e/o non ammessi e le relative
motivazioni.
  4.  A partire dal Programma-obiettivo 2001, l'attivita' istruttoria
e  le  relative  decisioni sono definite entro sei mesi dalla data di
ricevimento  delle relative domande. A tal fine fa fede il protocollo
in arrivo della Segreteria tecnica del Comitato nazionale di parita'.
  5.  Al  progetto finanziato non possono essere apportate modifiche,
se  non  preventivamente approvate dal Comitato nazionale di parita',
in  caso contrario non verranno riconosciute le relative spese, fermo
restando quanto previsto dall'art. 8.
  6.  Non saranno ammesse al rimborso le spese sostenute per corsi di
formazione  professionale previsti dal progetto qualora i registri di
presenza  di docenti, tutors e discenti non risultino preventivamente
vidimati  dalla  Direzione  provinciale  del  lavoro  competente  per
territorio.
  7.  Non  saranno autorizzate piu' di due proroghe e comunque per un
periodo  complessivo  non  superiore al 40% della durata inizialmente
prevista per la realizzazione del progetto.