Art. 3. Procedure di valutazione e approvazione 1. Il Comitato nazionale di parita' valuta il progetto sulla base dei criteri indicati nel programma-obiettivo ed esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti ammessi all'istruttoria. 2. I progetti di azioni positive sono approvati e ammessi a finanziamento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 3. In caso di approvazione del progetto con finanziamento parziale devono essere indicati i costi ridotti e/o non ammessi e le relative motivazioni. 4. A partire dal Programma-obiettivo 2001, l'attivita' istruttoria e le relative decisioni sono definite entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relative domande. A tal fine fa fede il protocollo in arrivo della Segreteria tecnica del Comitato nazionale di parita'. 5. Al progetto finanziato non possono essere apportate modifiche, se non preventivamente approvate dal Comitato nazionale di parita', in caso contrario non verranno riconosciute le relative spese, fermo restando quanto previsto dall'art. 8. 6. Non saranno ammesse al rimborso le spese sostenute per corsi di formazione professionale previsti dal progetto qualora i registri di presenza di docenti, tutors e discenti non risultino preventivamente vidimati dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. 7. Non saranno autorizzate piu' di due proroghe e comunque per un periodo complessivo non superiore al 40% della durata inizialmente prevista per la realizzazione del progetto.