Art. 4. Modalita' di erogazione dei finanziamenti e procedure di verifca 1. A pena di decadenza, l'attuazione del progetto deve avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione e l'avvio deve essere comprovato con atto di data certa. 2. Il beneficiario deve dare immediata notifica dell'avvio dell'iniziativa alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. L'erogazione della prima quota e' subordinata all'esito positivo della verifica ispettiva, di cui all'ultimo comma primo periodo del presente articolo da trasmettere alla segreteria tecnica del Comitato nazionale di parita' a cura della Direzione provinciale del lavoro. 3. Il finanziamento concesso e' erogato in due quote, secondo le seguenti modalita', alternative tra loro: a) prima modalita': ad avvio dell'iniziativa, a titolo di contributo delle spese sostenute ivi inclusi gli oneri relativi alla predisposizione del progetto, si fa luogo all'erogazione della prima quota, pari al 10% del finanziamento autorizzato, previa verifica ispettiva di cui all'ultimo comma primo periodo del presente articolo. A conclusione di tutte le azioni programmate, si fa luogo all'erogazione del saldo pari al restante 90%, previa verifica amministrativo-contabile svolta dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione, competente per territorio, e sulla base della valutazione effettuata dal Comitato nazionale di cui sopra, attestante la corretta utilizzazione dei finanziamenti concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli programmati. A tal fine il beneficiario e' tenuto ad inviare al Comitato una relazione finale concernente il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del progetto; b) seconda modalita': la prima quota, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento autorizzato, viene erogata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo uguale alla somma da erogare, previa verifica ispettiva di cui all'ultimo comma primo periodo del presente articolo. Il saldo in ogni caso e' erogato a conclusione di tutte le azioni programmate, previa verifica amministrativo-contabile svolta dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione, competente per territorio, e sulla base della valutazione effettuata dal richiamato Comitato nazionale, attestante la corretta utilizzazione dei contributi concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli programmati. A tal fine il beneficiario e' tenuto ad inviare al Comitato una relazione finale concernente il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del progetto. La verifica ispettiva, preordinata all'erogazione della prima quota, dovra' accertare la veridicita' dei dati contenuti nella domanda di finanziamento, nonche' l'effettivo avvio entro due mesi dall'autorizzazione e dovra' essere effettuata entro i trenta giorni successivi alla notifica di cui al comma 2. Quella preordinata all'erogazione del saldo dovra' essere di contenuto amministrativo-contabile e dovra' essere effettuata entro novanta giorni dalla richiesta della Segreteria tecnica del Comitato.