Art. 4.
  Modalita' di erogazione dei finanziamenti e procedure di verifca
  1. A pena di decadenza, l'attuazione del progetto deve avere inizio
entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione e l'avvio deve essere
comprovato con atto di data certa.
  2.   Il   beneficiario  deve  dare  immediata  notifica  dell'avvio
dell'iniziativa  alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio.  L'erogazione  della prima quota e' subordinata all'esito
positivo  della  verifica  ispettiva,  di  cui all'ultimo comma primo
periodo  del presente articolo da trasmettere alla segreteria tecnica
del  Comitato nazionale di parita' a cura della Direzione provinciale
del lavoro.
  3.  Il  finanziamento  concesso e' erogato in due quote, secondo le
seguenti modalita', alternative tra loro:
    a) prima modalita':
      ad  avvio  dell'iniziativa,  a titolo di contributo delle spese
sostenute  ivi  inclusi  gli  oneri relativi alla predisposizione del
progetto,  si  fa luogo all'erogazione della prima quota, pari al 10%
del  finanziamento  autorizzato,  previa  verifica  ispettiva  di cui
all'ultimo comma primo periodo del presente articolo.
  A   conclusione  di  tutte  le  azioni  programmate,  si  fa  luogo
all'erogazione  del  saldo  pari  al  restante  90%,  previa verifica
amministrativo-contabile   svolta  dalla  Direzione  provinciale  del
lavoro  - Servizio ispezione, competente per territorio, e sulla base
della  valutazione  effettuata  dal  Comitato nazionale di cui sopra,
attestante la corretta utilizzazione dei finanziamenti concessi e gli
obiettivi  conseguiti in rapporto a quelli programmati. A tal fine il
beneficiario  e'  tenuto  ad inviare al Comitato una relazione finale
concernente  il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti per
la realizzazione del progetto;
    b) seconda modalita':
      la  prima  quota, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento
autorizzato,   viene   erogata   previa   presentazione  di  apposita
fideiussione  bancaria  o  polizza assicurativa d'importo uguale alla
somma  da  erogare, previa verifica ispettiva di cui all'ultimo comma
primo periodo del presente articolo.
  Il  saldo  in ogni caso e' erogato a conclusione di tutte le azioni
programmate,  previa  verifica  amministrativo-contabile svolta dalla
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione, competente per
territorio,  e sulla base della valutazione effettuata dal richiamato
Comitato   nazionale,   attestante   la  corretta  utilizzazione  dei
contributi  concessi  e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli
programmati.  A  tal  fine  il  beneficiario  e' tenuto ad inviare al
Comitato  una  relazione  finale  concernente  il conseguimento degli
obiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del progetto.
  La  verifica  ispettiva,  preordinata  all'erogazione  della  prima
quota,  dovra'  accertare  la  veridicita'  dei  dati contenuti nella
domanda  di  finanziamento,  nonche' l'effettivo avvio entro due mesi
dall'autorizzazione  e dovra' essere effettuata entro i trenta giorni
successivi  alla  notifica  di  cui  al  comma  2. Quella preordinata
all'erogazione    del    saldo    dovra'    essere    di    contenuto
amministrativo-contabile  e  dovra'  essere  effettuata entro novanta
giorni dalla richiesta della Segreteria tecnica del Comitato.