Art. 7.
                         Costi inammissibili
  1. Non sono ammesse a rimborso le seguenti spese:
    mancata produzione;
    acquisto di macchinari e attrezzature;
    borse di studio e indennita' orarie;
    ristrutturazione di impianti;
    fideiussione;
    quelle  derivanti da modifiche non autorizzate ai sensi dell'art.
3, comma 5.