Art. 7. Costi inammissibili 1. Non sono ammesse a rimborso le seguenti spese: mancata produzione; acquisto di macchinari e attrezzature; borse di studio e indennita' orarie; ristrutturazione di impianti; fideiussione; quelle derivanti da modifiche non autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 5.