Art. 8. Decadenza 1. La mancata attuazione del progetto, verificata dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezioni, territorialmente competente, comporta la decadenza totale dei contributi concessi e la conseguente ripetizione delle relative somme. 2. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, sulla base dell'accertamento amministrativo-contabile effettuato dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezioni, territorialmente competente. 3. Ai fini della decadenza parziale dal finanziamento, intendendosi per tale la parziale attuazione del progetto e/o la parziale o totale mancanza di raggiungimento dell'obiettivo, il Comitato nazionale di parita' effettuera' la motivata valutazione di propria competenza secondo i seguenti criteri: quando, a conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiario abbia raggiunto l'obiettivo e realizzato l'attivita' progettuale, con mera riduzione delle spese in relazione al finanziamento assegnato, si procedera' al rimborso di tutte le spese ammesse; nel caso di raggiungimento dell'obiettivo, ma con contenimento dell'attivita' progettuale e delle relative spese, si procedera' al rimborso di tutte le spese ammesse; nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia raggiunto parzialmente l'obiettivo, comunque in misura eccedente il 50%, pur avendo realizzato tutte le azioni e sostenuto tutte le spese, tali spese saranno riconosciute, ma con una decurtazione non superiore al 20%; nell'ipotesi precedente, ma con parziale raggiungimento dell'obiettivo al di sotto del 50%, si fara' luogo a una riduzione percentuale delle spese in misura non inferiore al 20%; in caso di mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo, conseguente ad una ridotta attuazione del progetto per cause non riconducibili alla volonta' del soggetto beneficiario, si procedera' al riconoscimento delle spese sostenute.