Art. 3.
                             Definizioni
  1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le
prestazioni  assistenziali  che,  erogate contestualmente ad adeguati
interventi  sociali,  sono  finalizzate alla promozione della salute,
alla  prevenzione,  individuazione, rimozione e contenimento di esiti
degenerativi  o  invalidanti  di  patologie  congenite  o  acquisite,
contribuendo,   tenuto   conto   delle  componenti  ambientali,  alla
partecipazione  alla vita sociale e alla espressione personale. Dette
prestazioni, di competenza delle aziende unita' sanitarie locali ed a
carico  delle  stesse,  sono  inserite  in progetti personalizzati di
durata   medio/lunga   e   sono   erogate  in  regime  ambulatoriale,
domiciliare    o    nell'ambito    di    strutture   residenziali   e
semiresidenziali.
  2.  Sono  da  considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria
tutte  le  attivita'  del  sistema  sociale  che hanno l'obiettivo di
supportare   la   persona  in  stato  di  bisogno,  con  problemi  di
disabilita' o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali
attivita', di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione
alla  spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si
esplicano attraverso:
    a) gli   interventi   di   sostegno   e   promozione   a   favore
dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilita' familiari;
    b) gli  interventi  per  contrastare la poverta' nei riguardi dei
cittadini   impossibilitati   a   produrre  reddito  per  limitazioni
personali o sociali;
    c) gli  interventi  di  sostegno  e  di aiuto domestico familiare
finalizzati  a  favorire  l'autonomia  e  la  permanenza  nel proprio
domicilio di persone non autosufficienti;
    d) gli  interventi  di  ospitalita'  alberghiera presso strutture
residenziali  e  semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione
dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
    e) gli  interventi,  anche  di  natura economica, atti a favorire
l'inserimento  sociale di soggetti affetti da disabilita' o patologia
psicofisica  e  da  dipendenza,  fatto  salvo  quanto  previsto dalla
normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
    f) ogni  altro intervento qualificato quale prestazione sociale a
rilevanza   sanitaria   ed  inserito  tra  i  livelli  essenziali  di
assistenza secondo la legislazione vigente.
  Dette  prestazioni,  inserite  in progetti personalizzati di durata
non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
  3.  Sono  da  considerare  prestazioni  socio-sanitarie  ad elevata
integrazione  sanitaria  di  cui  all'art.  3-septies,  comma  4, del
decreto  legislativo  n.  502  del  1992,  e  successive  modifiche e
integrazioni,  tutte  le  prestazioni  caratterizzate  da particolare
rilevanza  terapeutica  e  intensita'  della componente sanitaria, le
quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani,
handicap,  patologie  psichiatriche  e  dipendenze da droga, alcool e
farmaci,  patologie  per  infezioni  da H.I.V. e patologie terminali,
inabilita'      o     disabilita'     conseguenti     a     patologie
cronico-degenerative.  Tali  prestazioni sono quelle, in particolare,
attribuite  alla  fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilita'
del  concorso  di  piu'  apporti  professionali  sanitari  e  sociali
nell'ambito   del   processo   personalizzato  di  assistenza,  dalla
indivisibilita'  dell'impatto  congiunto  degli interventi sanitari e
sociali  sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori
produttivi  sanitari  impegnati  nell'assistenza. Dette prestazioni a
elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e
sono  a  carico  del  fondo sanitario. Esse possono essere erogate in
regime   ambulatoriale   domiciliare   o   nell'ambito  di  strutture
residenziali  e  semiresidenziali e sono in particolare riferite alla
copertura  degli  aspetti  del  bisogno  socio-sanitario  inerenti le
funzioni  psicofisiche e la limitazione delle attivita' del soggetto,
nelle fasi estensive e di lungoassistenza.