Art. 4.
                     Principi di programmazione
                 e di organizzazione delle attivita'
  1.  La  regione  nell'ambito  della programmazione degli interventi
socio-sanitari  determina  gli  obiettivi,  le funzioni, i criteri di
erogazione  delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri
di  finanziamento,  tenendo  conto  di  quanto espresso nella tabella
allegata.  A  tal  fine  si  avvale  del  concerto  della  Conferenza
permanente   per   la   programmazione  sanitaria  e  socio-sanitaria
regionale  di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n.
502  del  1992,  e  successive  modifiche  e integrazioni, o di altri
organismi   consultivi   equivalenti   previsti   dalla  legislazione
regionale.
  La   regione  con  il  concorso  della  stessa  Conferenza,  svolge
attivita'   di  vigilanza  e  coordinamento  sul  rispetto  di  dette
indicazioni  da parte delle aziende sanitarie e dei comuni al fine di
garantire uniformita' di comportamenti a livello territoriale.
  La  programmazione  degli interventi socio-sanitari avviene secondo
principi  di  sussidiarieta',  cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicita',  omogeneita',  copertura  finanziaria  e  patrimoniale,
nonche' di continuita' assistenziale.
  2.  Al  fine di favorire l'integrazione con i servizi di assistenza
primaria   e   con   le   altre   prestazioni   socio-sanitarie,   la
programmazione   dei   servizi   e   delle   prestazioni  ad  elevata
integrazione   sanitaria   rientra   nel  Programma  delle  attivita'
territoriali,   di  cui  all'art.  3-quater,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. I
comuni  adottano  sul  piano territoriale gli assetti piu' funzionali
alla  gestione,  alla  spesa  ed  al  rapporto  con  i  cittadini per
consentirne  l'esercizio  del  diritto soggettivo a beneficiare delle
suddette prestazioni.
  3.  Per  favorire  l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni
socio-sanitarie  necessarie  a soddisfare le necessita' assistenziali
dei  soggetti  destinatari,  l'erogazione  delle  prestazioni  e  dei
servizi   e'   organizzata   di   norma   attraverso  la  valutazione
multidisciplinare  del  bisogno, la definizione di un piano di lavoro
integrato  e  personalizzato e la valutazione periodica dei risultati
ottenuti.   La   regione   emana  indirizzi  e  protocolli  volti  ad
omogeneizzare  a  livello  territoriale  i  criteri della valutazione
multidisciplinare    e    l'articolazione   del   piano   di   lavoro
personalizzato  vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di
assicurare comportamenti uniformi ed omogenei a livello territoriale.