Art. 5.
                      Criteri di finanziamento
  1.  Le  regioni,  nella ripartizione delle risorse del Fondo per il
servizio  sanitario regionale con il concorso della Conferenza di cui
all'art.  3,  comma  1,  tengono  conto  delle finalita' del presente
provvedimento,    sulla    base    di   indicatori   demografici   ed
epidemiologici,  nonche' delle differenti configurazioni territoriali
e ambientali.
  2.  La  regione  definisce  i  criteri  per  la  definizione  della
partecipazione  alla  spesa  degli  utenti  in  rapporto  ai  singoli
interventi,  fatto salvo quanto previsto per le prestazioni sanitarie
dal  decreto  legislativo  n.  124  del 1998 e per quelle sociali dal
decreto  legislativo  n.  109  del  1998  e  successive  modifiche  e
integrazioni.