Art. 6.
         Norma di garanzia per le regioni a statuto speciale
                     e per le province autonome
  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano  provvedono  alle  finalita' del presente atto di indirizzo e
coordinamento  nell'ambito  delle  proprie competenze, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.
  Il  presente  decreto  verra' trasmesso alle competenti commissioni
parlamentari  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 febbraio 2001

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Amato

                      Il Ministro della sanita'
                              Veronesi

               Il Ministro della solidarieta' sociale
                                Turco

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 5, foglio n. 81