Art. 6. Norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto verra' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro della sanita' Veronesi Il Ministro della solidarieta' sociale Turco Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 81