IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto   l'art.   38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  l998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 22
maggio  2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a  lire  105.120  miliardi  e  tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Visti  i propri decreti in data 26 marzo 2001, 6 e 19 aprile 2001 e
9  maggio 2001, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
otto  tranches  dei  certificati  di credito del Tesoro "zero coupon"
della  durata  di  ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 30 marzo
2001 e scadenza 31 marzo 2003;
  Ritenuto   opportuno  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre 1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
nona  tranche  di  "CTZ-24",  con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza
31 marzo  2003, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di
cui al decreto ministeriale del 26 marzo 2001, citato nelle premesse,
recante  l'emissione  della  prima  e seconda tranche dei certificati
stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 2001.