Art. 6. Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno l'ammassatore e' tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui al terzo trattino del secondo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino di ammasso, nonche' in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa: a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantita' ammassate in magazzino; b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantita' uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.G.E.A., ai sensi del precedente art. 5. Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non puo' mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno ne' sostituirla. Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore e' tenuto a permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte dei funzionari dell'A.G.E.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.G.E.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.