Art. 6.
    Durante  il  periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno
l'ammassatore e' tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato,
di  cui al terzo trattino del secondo comma del successivo art. 7, da
tenersi conservato presso il magazzino di ammasso, nonche' in analogo
registro conservato presso la propria sede amministrativa:
      a) alla  data di inizio dell'impegno, il carico delle quantita'
ammassate in magazzino;
      b) alla  data  di  ciascuna  uscita (svincolo) dall'ammasso, lo
scarico   delle   quantita'   uscite,  indicando  gli  estremi  della
corrispondente  autorizzazione rilasciata dall'A.G.E.A., ai sensi del
precedente art. 5.
    Prima   dell'uscita  del  prodotto  dall'ammasso,  ai  sensi  del
precedente  art.  5,  l'ammassatore  non  puo'  mettere  in vendita o
vendere  o  altrimenti  commercializzare  o  cedere,  la  partita,  o
frazione di essa, sotto impegno ne' sostituirla.
    Durante   il  periodo  di  ammasso,  l'ammassatore  e'  tenuto  a
permettere  in  ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte dei
funzionari  dell'A.G.E.A.,  dei  competenti organismi regionali, o di
altri  organi  incaricati  dall'A.G.E.A.  stessa,  dando  all'uopo la
propria collaborazione.