Art. 9.
    Alle  Unioni  nazionali  delle  Associazioni  dei  produttori  di
patate,  nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento
a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:
      promozione  e  diffusione  presso  le  associate  e  le regioni
interessate del provvedimento;
    applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;
      verifica   in  accordo  con  l'A.G.E.A.,  e  al  termine  della
presentazione    delle    istanze,    delle   quantita'   complessive
effettivamente  ammassate  ed  eventuali  revisioni  degli  obiettivi
nazionali e di ripartizione regionale;
      controllo   preventivo   sulla   documentazione  da  presentare
all'A.G.E.A.
    Per tali compiti l'A.G.E.A. riconoscera' alle Unioni nazionali un
contributo di lire 4/kg.