Art. 9. Alle Unioni nazionali delle Associazioni dei produttori di patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti: promozione e diffusione presso le associate e le regioni interessate del provvedimento; applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso; verifica in accordo con l'A.G.E.A., e al termine della presentazione delle istanze, delle quantita' complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale; controllo preventivo sulla documentazione da presentare all'A.G.E.A. Per tali compiti l'A.G.E.A. riconoscera' alle Unioni nazionali un contributo di lire 4/kg.