Art. 2.
  1.  I quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito
di revoche, rinunce, riduzioni od abbandoni effettuati ai sensi della
normativa  comunitaria  e nazionale sono riattribuiti alle regioni od
alle  province  autonome di Trento e di Bolzano cui afferiscono detti
quantitativi   le  quali  provvedono  alla  riassegnazione  entro  il
31 marzo dell'anno successivo.