Art. 3. 1. I quantitativi eventualmente non assegnati ai produttori nei termini di cui ai precedenti articoli confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ne fanno richiesta, secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 143