Art. 3.
  1.  I  quantitativi  eventualmente  non assegnati ai produttori nei
termini  di  cui  ai  precedenti  articoli confluiscono nella riserva
nazionale  e  sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di
Trento  e di Bolzano che ne fanno richiesta, secondo i criteri di cui
al comma 1 dell'art. 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 aprile 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 143