L'AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 ottobre 2000; Vista la circolare n. 3/2001 del Ministro per la funzione pubblica; Vista la deliberazione AIPA 23 novembre 2000, n. 51; Delibera di emanare le seguenti regole tecniche in materia di telelavoro, anche con riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie per l'identificazione e alla tutela della sicurezza dei dati: Regole tecniche per il telelavoro Art. 1. Definizioni 1. Ai fini della presente deliberazione si intende per: a) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) documento informatico delle pubbliche amministrazioni: la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati formati dalle amministrazioni pubbliche o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' istituzionale ed amministrativa; c) identificazione degli addetti al telelavoro: le modalita' e le tecniche previste per il processo di identificazione ed autenticazione certa degli addetti al telelavoro; d) postazione di telelavoro: l'insieme degli apparati hardware, software e di rete che consentono lo svolgimento di attivita' di telelavoro; e) sicurezza delle tecnologie: la sicurezza organizzativa, fisica e logica sia delle postazioni di lavoro sia delle risorse di supporto di tipo hardware, software e di rete; f) sicurezza dei dati personali: la sicurezza ai sensi dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.