L'AUTORITA' PER L'INFORMATICA
                   NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
  Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
70;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
8 febbraio 1999;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
31 ottobre 2000;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2 ottobre 2000;
  Vista la circolare n. 3/2001 del Ministro per la funzione pubblica;
  Vista la deliberazione AIPA 23 novembre 2000, n. 51;
                              Delibera
di  emanare  le  seguenti  regole  tecniche in materia di telelavoro,
anche   con   riferimento   alla   rete   unitaria   delle  pubbliche
amministrazioni,  alle tecnologie per l'identificazione e alla tutela
della sicurezza dei dati:
                  Regole tecniche per il telelavoro
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:
    a) amministrazioni   pubbliche:   le   amministrazioni   previste
dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    b) documento  informatico  delle  pubbliche  amministrazioni:  la
rappresentazione  informatica  di  atti,  fatti  e dati formati dalle
amministrazioni   pubbliche   o,   comunque,   utilizzati   ai   fini
dell'attivita' istituzionale ed amministrativa;
    c) identificazione degli addetti al telelavoro: le modalita' e le
tecniche   previste   per   il   processo   di   identificazione   ed
autenticazione certa degli addetti al telelavoro;
    d) postazione  di  telelavoro: l'insieme degli apparati hardware,
software  e  di  rete  che  consentono lo svolgimento di attivita' di
telelavoro;
    e) sicurezza delle tecnologie: la sicurezza organizzativa, fisica
e logica sia delle postazioni di lavoro sia delle risorse di supporto
di tipo hardware, software e di rete;
    f) sicurezza  dei dati personali: la sicurezza ai sensi dell'art.
15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.