Art. 3.
                       Progetto di telelavoro
  1.  Il progetto di telelavoro, previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, deve specificare:
    a) i  requisiti  della  postazione di telelavoro, con le relative
tecnologie  ed i servizi di supporto, nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
    b) le     modalita'     di     connessione    quali    le    rete
dell'amministrazione, dial-up fisso o mobile, Internet;
    c) le  tecniche  di  identificazione  e  di  autenticazione degli
addetti al telelavoro, l'utilizzo di chiavi di accesso o di codici di
identificazione,   in  relazione  a  quanto  previsto  dal  piano  di
sicurezza  generale dell'amministrazione ed agli aspetti di sicurezza
specifici  del  progetto,  per l'accesso sia ai documenti informatici
sia  alle  risorse  di rete dell'amministrazione di cui al successivo
art. 5;
    d) le   applicazioni  informatiche  dell'amministrazione  o  rese
disponibili    da    application    server    provider    per   conto
dell'amministrazione;
    e) le  modalita'  e  la periodicita' delle verifiche di sicurezza
adottate;
    f) gli  eventuali processi di automazione indotti dal progetto di
telelavoro sulle procedure in atto;
    g) gli  interventi  di  formazione  del  personale  relativi agli
aspetti tecnici;
    h) le  modalita'  di  acquisizione, di utilizzo e di manutenzione
delle tecnologie;
    i) la   tipologia  e  le  modalita'  di  formazione,  gestione  e
conservazione  dei  documenti  informatici, nel rispetto delle regole
tecniche  di  cui  alla deliberazione AIPA n. 51/2000 del 23 novembre
2000;
    l) le   modalita'   di  scambio  dei  documenti  informatici  con
l'amministrazione  di  riferimento  e,  ove  previsto,  con  le altre
amministrazioni o gli altri soggetti, pubblici e privati;
    m) l'eventuale  uso  della  firma  digitale,  nel  rispetto delle
regole  tecniche  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 febbraio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
    n) i   tipi   e  le  modalita'  delle  verifiche  tecniche  delle
prestazioni di telelavoro;
    o) gli  aspetti  relativi  alla  sicurezza delle tecnologie e dei
dati personali;
    p) le  modalita'  di ripristino delle apparecchiature dedicate al
telelavoro,  in  caso  di  guasti  o  anomalie,  nel piu' breve tempo
possibile e, comunque, entro le 24 ore dal blocco delle attivita';
    q) gli   aspetti   relativi  all'accessibilita'  per  le  persone
disabili  delle  tecnologie  hardware e software di cui al successivo
art.  6,  con  particolare  riferimento  alle  interfacce  utente dei
programmi applicativi relativamente alle attivita' compatibili con la
disabilita'  dell'operatore  ed  in  funzione  degli obiettivi che il
progetto si prefigge;
    r) l'istituzione di centri per l'assistenza tecnica agli addetti,
anche disabili, al telelavoro.
  2.  Il progetto di telelavoro deve contenere un'analisi dei costi e
benefici attesi.