Art. 3. Progetto di telelavoro 1. Il progetto di telelavoro, previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, deve specificare: a) i requisiti della postazione di telelavoro, con le relative tecnologie ed i servizi di supporto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; b) le modalita' di connessione quali le rete dell'amministrazione, dial-up fisso o mobile, Internet; c) le tecniche di identificazione e di autenticazione degli addetti al telelavoro, l'utilizzo di chiavi di accesso o di codici di identificazione, in relazione a quanto previsto dal piano di sicurezza generale dell'amministrazione ed agli aspetti di sicurezza specifici del progetto, per l'accesso sia ai documenti informatici sia alle risorse di rete dell'amministrazione di cui al successivo art. 5; d) le applicazioni informatiche dell'amministrazione o rese disponibili da application server provider per conto dell'amministrazione; e) le modalita' e la periodicita' delle verifiche di sicurezza adottate; f) gli eventuali processi di automazione indotti dal progetto di telelavoro sulle procedure in atto; g) gli interventi di formazione del personale relativi agli aspetti tecnici; h) le modalita' di acquisizione, di utilizzo e di manutenzione delle tecnologie; i) la tipologia e le modalita' di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, nel rispetto delle regole tecniche di cui alla deliberazione AIPA n. 51/2000 del 23 novembre 2000; l) le modalita' di scambio dei documenti informatici con l'amministrazione di riferimento e, ove previsto, con le altre amministrazioni o gli altri soggetti, pubblici e privati; m) l'eventuale uso della firma digitale, nel rispetto delle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 e successive modificazioni e integrazioni; n) i tipi e le modalita' delle verifiche tecniche delle prestazioni di telelavoro; o) gli aspetti relativi alla sicurezza delle tecnologie e dei dati personali; p) le modalita' di ripristino delle apparecchiature dedicate al telelavoro, in caso di guasti o anomalie, nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro le 24 ore dal blocco delle attivita'; q) gli aspetti relativi all'accessibilita' per le persone disabili delle tecnologie hardware e software di cui al successivo art. 6, con particolare riferimento alle interfacce utente dei programmi applicativi relativamente alle attivita' compatibili con la disabilita' dell'operatore ed in funzione degli obiettivi che il progetto si prefigge; r) l'istituzione di centri per l'assistenza tecnica agli addetti, anche disabili, al telelavoro. 2. Il progetto di telelavoro deve contenere un'analisi dei costi e benefici attesi.