Art. 5.
Identificazione degli addetti al telelavoro e tipologie di telelavoro
  1.  Il processo di identificazione degli addetti al telelavoro deve
essere  conforme  almeno  alle specifiche previste dalla classe ITSEC
F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TSEC e, laddove necessario ai sensi
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive
modificazioni,  deve  prevedere  l'uso  della  firma digitale o della
carta d'identita' elettronica.
  2.  Nel  caso in cui il collegamento delle postazioni di telelavoro
alla   rete  dell'amministrazione  avvenga  utilizzando  servizi  non
erogati  dalla  rete  unitaria della pubblica amministrazione, devono
essere previste opportune tecniche di crittografia che rendano sicuro
il  canale  di  trasmissione,  ai fini dell'integrita' e riservatezza
delle informazioni.