Art. 2. Accertamento e certificazione 1. Le patologie di cui all'art. 1, comma 1, sono accertate e certificate dai centri di riferimento a tal fine individuati dalle regioni. 2. La condizione di cui all'art. 1, comma 2, e' accertata e certificata da uno specialista del Servizio sanitario nazionale dipendente o convenzionato. 3. Le relazioni diagnostiche predisposte in sede di primo accertamento delle patologie di cui al comma 1, indicano il regime dietetico appropriato, anche in relazione all'eta'. I centri di riferimento adeguano il regime dietetico dei pazienti affetti dalle patologie di cui al comma 1, in relazione alle condizioni cliniche ed all'eta'. 4. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' con le quali i soggetti di cui al comma 2 comunicano gli accertamenti eseguiti alle aziende unita' sanitarie locali di appartenenza degli assistiti.