Art. 2.
                    Accertamento e certificazione
  1.  Le  patologie  di  cui  all'art.  1,  comma 1, sono accertate e
certificate  dai  centri  di riferimento a tal fine individuati dalle
regioni.
  2.  La  condizione  di  cui  all'art.  1,  comma  2, e' accertata e
certificata  da  uno  specialista  del  Servizio  sanitario nazionale
dipendente o convenzionato.
  3.   Le   relazioni  diagnostiche  predisposte  in  sede  di  primo
accertamento  delle  patologie  di cui al comma 1, indicano il regime
dietetico  appropriato,  anche  in  relazione  all'eta'.  I centri di
riferimento  adeguano  il regime dietetico dei pazienti affetti dalle
patologie di cui al comma 1, in relazione alle condizioni cliniche ed
all'eta'.
  4.  Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' con
le  quali  i  soggetti  di cui al comma 2 comunicano gli accertamenti
eseguiti  alle  aziende unita' sanitarie locali di appartenenza degli
assistiti.