Art. 3.
                 Morbo celiaco, compresa la variante
                 clinica della dermatite erpetiforme
  1.  La  tabella  1  indica,  per  sesso  e  per  fascia di eta', il
fabbisogno calorico totale e la quota, pari al 35%, da soddisfare con
i  prodotti senza glutine per i soggetti affetti da morbo celiaco. La
tabella  riporta  altresi'  i corrispondenti tetti di spesa mensili a
carico  del  Servizio  sanitario  nazionale, calcolati sulla base dei
prezzi  medi  dei prodotti ed incrementati di una percentuale pari al
30% per tener conto di particolari esigenze nutrizionali.
  2.  L'azienda  unita'  sanitaria locale di appartenenza annualmente
autorizza  le  persone  alle  quali  e'  stato  certificato  il morbo
celiaco,  compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, a
fruire  dei  prodotti destinati ad una alimentazione particolare, nei
limiti  di  spesa  mensile indicati nella tabella 1. Contestualmente,
l'azienda rilascia alle stesse persone 12 buoni o altro "documento di
credito"  -  anche di tipo magnetico - di valore pari ai citati tetti
di  spesa,  con i quali i suddetti prodotti possono essere acquistati
presso i fornitori convenzionati di cui all'art. 6.
  3. Dalla data di attivazione del registro nazionale di cui all'art.
7,  comma  1,  le  regioni  e  le  province  autonome, anche in forma
consorziata,  determinano  i  valori  massimi  di  spesa a carico del
Servizio  sanitario  nazionale  per l'acquisto sul proprio territorio
dei singoli prodotti di cui al presente articolo inclusi nel medesimo
registro.  Contestualmente,  le  regioni  aggiornano i tetti di spesa
mensili.