Art. 4.
                 Nati da madri sieropositive per HIV
  1.  Il  medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta,
sulla base della certificazione di cui all'art. 2, comma 2, prescrive
i  sostituti  del latte materno inclusi nel registro nazionale di cui
all'art. 7, comma 1, per un fabbisogno non superiore a trenta giorni.
  2. Dalla data di attivazione del registro nazionale di cui all'art.
7,  comma  1,  le  regioni  e  le  province  autonome, anche in forma
consorziata,  determinano  i  valori  massimi  di  spesa a carico del
Servizio  sanitario  nazionale  per l'acquisto sul proprio territorio
dei singoli prodotti di cui al presente articolo.