Art. 5.
                   Malattie metaboliche congenite
                   e fibrosi cistica del pancreas
  1.  L'azienda  unita'  sanitaria locale di appartenenza annualmente
autorizza  le  persone  alle  quali e' stata certificata una malattia
metabolica  congenita  o la fibrosi cistica del pancreas a fruire dei
prodotti  destinati  ad  una  alimentazione  particolare a carico del
Servizio sanitario nazionale.
  2.  Salvo  diversa  disciplina  regionale,  il  medico  di medicina
generale   o   il   pediatra  di  libera  scelta,  sulla  base  della
certificazione  di cui all'art. 2, comma 1, e del regime dietetico di
cui  all'art.  2,  comma  3,  prescrive  alle  persone  autorizzate i
prodotti  destinati  ad  una  alimentazione  particolare  inclusi nel
registro  nazionale di cui all'art. 7, comma 1, per un fabbisogno non
superiore a trenta giorni.
  3.   Le   regioni  possono  stabilire  modalita'  organizzative  ed
erogative, nonche' tetti di spesa mensili per le singole patologie.