Art. 5. Malattie metaboliche congenite e fibrosi cistica del pancreas 1. L'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali e' stata certificata una malattia metabolica congenita o la fibrosi cistica del pancreas a fruire dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare a carico del Servizio sanitario nazionale. 2. Salvo diversa disciplina regionale, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, sulla base della certificazione di cui all'art. 2, comma 1, e del regime dietetico di cui all'art. 2, comma 3, prescrive alle persone autorizzate i prodotti destinati ad una alimentazione particolare inclusi nel registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, per un fabbisogno non superiore a trenta giorni. 3. Le regioni possono stabilire modalita' organizzative ed erogative, nonche' tetti di spesa mensili per le singole patologie.