Art. 6.
                       Modalita' di erogazione
  1.  I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente
dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai
presidi   delle  aziende  unita'  sanitarie  locali,  dalle  farmacie
convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da
altri fornitori incaricati dalle aziende unita' sanitarie locali.