Art. 7.
                         Registro nazionale
  1.  Presso la direzione generale della sanita' pubblica veterinaria
degli  alimenti e della nutrizione e' istituito il registro nazionale
dei  prodotti destinati ad un'alimentazione particolare erogati nelle
singole  regioni  a  carico  del  Servizio sanitario nazionale con le
indicazioni  delle  modalita'  erogative  scelte  dalle  regioni.  Le
modalita'  tecniche di realizzazione di detto registro sono stabilite
dal Ministero della sanita' d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
  2.  Le  regioni  e  le  aziende  unita'  sanitarie  locali attivano
adeguati  sistemi di controllo sull'appropriatezza delle prescrizioni
dei  prodotti  destinati  ad un'alimentazione particolare erogati sul
proprio territorio e sul conseguente andamento della spesa.