Art. 5.
                              Sanzioni
  Chiunque  viola  i  divieti  al  presente  decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 635.090 a L.
2.540.350,  cosi'  come  previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo  30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.