IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E AD INTERIM MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visti gli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica
italiana;
Vista la legge 12 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed, in particolare, l'art.
4 che demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire:
a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni
economiche degli studenti ai fini dell'accesso ai servizi e al
godimento degli interventi non destinati alla generalita' degli
studenti;
b) le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che
le regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli
studi universitari;
c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.
306, "Regolamento recante disciplina in materia di contributi
universitari" ed, in particolare, l'art. 3, commi 3 e 4, che demanda
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 4, l'individuazione dei criteri
per la graduazione dell'importo dei contributi universitari e della
relativa valutazione della condizione economica, nonche' la
disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione
e dai contributi universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.
306, "Regolamento recante disciplina in materia di contributi
universitari" ed, in particolare, l'art. 6, comma 2, gli esoneri
totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei
contributi universitari per gli studenti delle universita' e degli
istituti non statali beneficiari di borse di studio e di prestiti
d'onore, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia
di diritto allo studio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 dicembre 2000, recante "Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio", che,
all'art. 3, demanda per il triennio 2001-2003 la definizione dei
criteri per il riparto del Fondo al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390, al fine di garantire una coerenza tra i principi di
uniformita' di trattamento e la distribuzione tra le regioni e le
province autonome delle risorse finanziarie statali;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 10, che
consente l'emanazione del suddetto decreto anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi
universitari, prevista della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 6;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che introduce la "Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati";
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed il decreto ministeriale
30 aprile 1999, n. 224, che introducono la riforma dei corsi di
dottorato di ricerca;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed il relativo
regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46 che
disciplina l'accesso degli studenti stranieri alle universita';
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni, che definisce i criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, e le relative disposizioni attuative;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, che disciplina
l'assistenza, l'integrazione sociali ed i diritti delle persone
handicappate;
Vista la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del
Programma d'azione comunitario in materia di istruzione "Socrate";
Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del
7-9 dicembre 2000, in cui e' stato accolto il Piano d'azione per la
mobilita', adottato dal Consiglio del 9 novembre 2000;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
espresso nell'adunanza del 17 e 18 gennaio 2001;
Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita'
italiane espresso nell'assemblea del 25 gennaio 2001;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale espresso nell'adunanza dell'8 febbraio 2001;
Visto il prescritto parere del Consiglio universitario nazionale
espresso nell'adunanza del 25 gennaio 2001;
Visto il prescritto parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso il
22 marzo 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni ed entrata in vigore
1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per universita', le universita' e gli istituti universitari
statali e le universita' non statali legalmente riconosciute;
c) per istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, le
istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
d) per credito, il credito formativo universitario inteso quale
misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio
individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata
preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita'
nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei
corsi;
e) per corsi di laurea specialistica a ciclo unico, i corsi di
laurea specialistica ai quali si e' ammessi sulla base del possesso
del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6,
comma 3, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a
decorrere dall'anno accademico 2001/02, hanno vigenza triennale e,
comunque, continuano ad avere efficacia sino all'emanazione del
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari".