IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
               E AD INTERIM MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visti  gli  articoli  3  e  34  della Costituzione della Repubblica
italiana;
  Vista la legge 12 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed, in particolare, l'art.
4 che demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire:
    a) i  criteri per la determinazione del merito e delle condizioni
economiche  degli  studenti  ai  fini  dell'accesso  ai  servizi e al
godimento  degli  interventi  non  destinati  alla  generalita' degli
studenti;
    b) le tipologie minime ed i relativi livelli degli interventi che
le  regioni  debbono  attuare  per  rimuovere  gli ostacoli di ordine
economico  e  sociale  per la concreta realizzazione del diritto agli
studi universitari;
    c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.
306,   "Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di  contributi
universitari"  ed, in particolare, l'art. 3, commi 3 e 4, che demanda
al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto della
legge  2 dicembre  1991, n. 390, art. 4, l'individuazione dei criteri
per  la  graduazione dell'importo dei contributi universitari e della
relativa   valutazione   della   condizione   economica,  nonche'  la
disciplina  degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione
e dai contributi universitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.
306,   "Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di  contributi
universitari"  ed,  in  particolare,  l'art.  6, comma 2, gli esoneri
totali  e  parziali  dal  pagamento  della  tassa di iscrizione e dei
contributi  universitari  per  gli studenti delle universita' e degli
istituti  non  statali  beneficiari  di borse di studio e di prestiti
d'onore, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia
di diritto allo studio;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  dicembre  2000,  recante  "Fondo di intervento integrativo per la
concessione  dei  prestiti  d'onore  e  delle  borse di studio", che,
all'art.  3,  demanda  per  il  triennio 2001-2003 la definizione dei
criteri  per  il  riparto  del  Fondo  al  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre
1991,  n.  390,  al  fine di garantire una coerenza tra i principi di
uniformita'  di  trattamento  e  la distribuzione tra le regioni e le
province autonome delle risorse finanziarie statali;
  Vista  la  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  art. 20, comma 10, che
consente  l'emanazione  del  suddetto  decreto anche nelle more della
costituzione  della  Consulta  nazionale  per  il  diritto agli studi
universitari, prevista della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 6;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509 "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
  Vista  la legge 21 dicembre 1999, n. 508, che introduce la "Riforma
delle  Accademie  di  belle  arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per  le  industrie  artistiche,  dei  Conservatori  di musica e degli
Istituti musicali pareggiati";
  Vista  la  legge  3 luglio 1998, n. 210, ed il decreto ministeriale
30 aprile  1999,  n.  224,  che  introducono  la riforma dei corsi di
dottorato di ricerca;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed il relativo
regolamento  di  attuazione  di  cui  al decreto del Presidente della
Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46 che
disciplina l'accesso degli studenti stranieri alle universita';
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, che definisce i criteri unificati di
valutazione  della  situazione  economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, e le relative disposizioni attuative;
  Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata ed
integrata   dalla  legge  28 gennaio  1999,  n.  17,  che  disciplina
l'assistenza,  l'integrazione  sociali  ed  i  diritti  delle persone
handicappate;
  Vista  la  decisione  n.  253/2000/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  gennaio  2000, che istituisce la seconda fase del
Programma d'azione comunitario in materia di istruzione "Socrate";
  Viste   le   conclusioni   del   Consiglio  europeo  di  Nizza  del
7-9 dicembre  2000,  in cui e' stato accolto il Piano d'azione per la
mobilita', adottato dal Consiglio del 9 novembre 2000;
  Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
espresso nell'adunanza del 17 e 18 gennaio 2001;
  Visto  il  parere  della  Conferenza  dei rettori delle universita'
italiane espresso nell'assemblea del 25 gennaio 2001;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  nazionale  per l'alta formazione
artistica e musicale espresso nell'adunanza dell'8 febbraio 2001;
  Visto  il  prescritto  parere del Consiglio universitario nazionale
espresso nell'adunanza del 25 gennaio 2001;
  Visto  il  prescritto  parere  della  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso il
22 marzo 2001;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Definizioni ed entrata in vigore
  1. Ai sensi del presente decreto si intende:
    a)   per  Ministro  o  Ministero,  il  Ministro  o  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    b)  per  universita',  le universita' e gli istituti universitari
statali e le universita' non statali legalmente riconosciute;
    c) per istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, le
istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
    d)  per  credito, il credito formativo universitario inteso quale
misura  del  volume  di  lavoro  di apprendimento, compreso lo studio
individuale,  richiesto  ad  uno  studente  in  possesso  di adeguata
preparazione  iniziale  per  l'acquisizione di conoscenze ed abilita'
nelle  attivita'  formative  previste dagli ordinamenti didattici dei
corsi;
    e)  per  corsi  di laurea specialistica a ciclo unico, i corsi di
laurea  specialistica  ai quali si e' ammessi sulla base del possesso
del  diploma  di  scuola  secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6,
comma  3,  del  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
  2.  Le  disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a
decorrere  dall'anno  accademico  2001/02, hanno vigenza triennale e,
comunque,  continuano  ad  avere  efficacia  sino  all'emanazione del
successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in
materia  di  "Uniformita'  di  trattamento  sul  diritto  agli  studi
universitari".