Art. 10.
                    I contributi per la mobilita'
                    internazionale degli studenti
  1.  Gli  studenti beneficiari di borsa di studio di cui al presente
decreto,  compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto,
per  una  sola  volta per ciascun corso di cui all'art. 3, comma 1, e
per  una  sola  volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per
l'alta  formazione  artistica  e  musicale, ad una integrazione della
borsa  per la partecipazione a programmi di mobilita' internazionale,
sia  nell'ambito  di  programmi  promossi dall'Unione europea, che di
programmi  anche  non  comunitari,  a condizione che sia beneficiario
della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi
e  che  il  periodo  di  studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento
accademico  in  termini  di  crediti nell'ambito del proprio corso di
studi  in  Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova
conclusiva, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 7.
  2.  A  tal  fine  e'  concessa  ai  borsisti  dalle regioni e dalle
province autonome una integrazione della borsa di importo minimo pari
a  500  euro  su base mensile per la durata del periodo di permanenza
all'estero,   sino   ad   un   massimo  di  dieci  mesi,  certificata
dall'universita'  italiana  che  promuove  il programma di mobilita',
indipendentemente  dal  Paese  di  destinazione.  Dall'importo  della
integrazione  concessa  dalle  regioni  e  dalle province autonome e'
dedotto   l'ammontare   della  borsa  concessa  a  valere  sui  fondi
dell'Unione   europea   o  su  altro  accordo  bilaterale  anche  non
comunitario.  Il  rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno
e'  concesso  sino all'importo di 100 euro per i Paesi europei e sino
all'importo di 500 euro per i Paesi extraeuropei.
  3. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti anche agli studenti
idonei  non  beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai
corsi  di  dottorato,  nonche'  ai  laureati coinvolti in progetti di
mobilita'  nell'ambito  del  programma europeo Leonardo o di similari
iniziative,  che risultino laureati da non piu' di un anno all'inizio
del  tirocinio  e  che  siano risultati idonei al conseguimento della
borsa nell'ultimo anno di studi.
  4.  Per  gli  studenti  i  cui  nuclei  familiari presentino valori
dell'Indicatore    della    situazione    economica   equivalente   e
dell'Indicatore  della  situazione patrimoniale equivalente superiori
ai  limiti  massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedente
il  40  per  cento  di  tali  limiti, e che presentino i requisiti di
merito  di cui all'art. 6, puo' essere concesso dalle regioni e dalle
province autonome un sostegno finanziario alla copertura dei costi di
mantenimento  per  l'ammontare di almeno 125 euro su base mensile per
la  durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di
dieci mesi, erogato a condizione che le universita' contribuiscano al
cofinanziamento dell'onere per ulteriori 125 euro.
  5.  Le  regioni,  le province autonome e le universita' definiscono
autonomamente  le  modalita'  di  erogazione dei contributi di cui al
presente  articolo, assicurando la loro corresponsione in parte prima
dell'avvio  del programma di mobilita'. Una rata finale e' erogata al
termine  del  periodo di mobilita', previa verifica del conseguimento
dei risultati previsti nel programma.
  6.  Le  regioni,  le  province  autonome  e  le universita' offrono
supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri
Paesi  nell'ambito  di  programmi  di  mobilita'  internazionale.  Le
universita'  assicurano  il  supporto logistico ed organizzativo agli
studenti  italiani  che si recano all'estero nell'ambito degli stessi
programmi.   Le  regioni,  le  province  autonome  e  le  universita'
concordano  le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui
al presente articolo.