Art. 10.
I contributi per la mobilita'
internazionale degli studenti
1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui al presente
decreto, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto,
per una sola volta per ciascun corso di cui all'art. 3, comma 1, e
per una sola volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per
l'alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della
borsa per la partecipazione a programmi di mobilita' internazionale,
sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione europea, che di
programmi anche non comunitari, a condizione che sia beneficiario
della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi
e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento
accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di
studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova
conclusiva, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 7.
2. A tal fine e' concessa ai borsisti dalle regioni e dalle
province autonome una integrazione della borsa di importo minimo pari
a 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza
all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata
dall'universita' italiana che promuove il programma di mobilita',
indipendentemente dal Paese di destinazione. Dall'importo della
integrazione concessa dalle regioni e dalle province autonome e'
dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi
dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale anche non
comunitario. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno
e' concesso sino all'importo di 100 euro per i Paesi europei e sino
all'importo di 500 euro per i Paesi extraeuropei.
3. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti anche agli studenti
idonei non beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai
corsi di dottorato, nonche' ai laureati coinvolti in progetti di
mobilita' nell'ambito del programma europeo Leonardo o di similari
iniziative, che risultino laureati da non piu' di un anno all'inizio
del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della
borsa nell'ultimo anno di studi.
4. Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori
dell'Indicatore della situazione economica equivalente e
dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente superiori
ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedente
il 40 per cento di tali limiti, e che presentino i requisiti di
merito di cui all'art. 6, puo' essere concesso dalle regioni e dalle
province autonome un sostegno finanziario alla copertura dei costi di
mantenimento per l'ammontare di almeno 125 euro su base mensile per
la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di
dieci mesi, erogato a condizione che le universita' contribuiscano al
cofinanziamento dell'onere per ulteriori 125 euro.
5. Le regioni, le province autonome e le universita' definiscono
autonomamente le modalita' di erogazione dei contributi di cui al
presente articolo, assicurando la loro corresponsione in parte prima
dell'avvio del programma di mobilita'. Una rata finale e' erogata al
termine del periodo di mobilita', previa verifica del conseguimento
dei risultati previsti nel programma.
6. Le regioni, le province autonome e le universita' offrono
supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri
Paesi nell'ambito di programmi di mobilita' internazionale. Le
universita' assicurano il supporto logistico ed organizzativo agli
studenti italiani che si recano all'estero nell'ambito degli stessi
programmi. Le regioni, le province autonome e le universita'
concordano le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui
al presente articolo.