Art. 11.
Gli indirizzi per la graduale
riqualificazione della spesa
1. Le regioni e le province autonome perseguono l'obiettivo della
progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli studenti
capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'art. 34 della
Costituzione e comunicano alla Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti
universitari ed al Ministero l'importo e l'incidenza sul totale della
spesa per i servizi non destinati alla generalita' degli studenti.
2. Le regioni, le province autonome e le universita', per gli
interventi di rispettiva competenza, provvedono a contenere i costi
di gestione dei servizi per il diritto allo studio, ottimizzando
l'utilizzo delle risorse impiegate anche attraverso una progressiva
conversione dalla gestione diretta a quella indiretta, affidando, in
conformita' con gli indirizzi previsti dalla legge 2 dicembre 1991,
n. 390, art. 25, comma 2, l'erogazione dei servizi stessi
prioritariamente alle cooperative studentesche ed alle associazioni
studentesche, nonche' nel caso dei servizi abitativi ai soggetti
beneficiari del finanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000,
n. 338.
3. Le regioni e le province autonome curano l'adozione da parte
degli organismi regionali di sistemi di controllo di gestione che
consentano un'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di
intervento e servizio. Le regioni e le province autonome comunicano
annualmente il costo unitario medio per ciascun centro di spesa alla
Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al
Consiglio nazionale degli studenti universitari e ne curano la
relativa pubblicizzazione.
4. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e
dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle
condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio
per l'esaurimento delle disponibilita' finanziarie, sono ammessi a
fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per un anno, ad
eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui
si applica l'importo piu' basso delle tariffe determinate dalle
regioni e dalle province autonome.
5. Gli studenti iscritti ai corsi attivati presso le istituzioni
per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'art. 15,
nonche' i borsisti delle universita' e degli enti pubblici di
ricerca, sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle
stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati dalle
universita'.
6. Le regioni e le province autonome possono ammettere a fruire dei
servizi anche altri utenti. In tal caso la tariffa minima e'
determinata in misura pari al costo medio effettivo per ciascuna
tipologia di servizio.