Art. 12.
Le borse di studio concesse dalle universita'
1. Qualora le universita' concedano con oneri a carico del proprio
bilancio, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 15,
borse di studio destinate a coprire i costi di mantenimento agli
studi degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, attingono in
via prioritaria alle graduatorie degli idonei non beneficiari delle
borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome ai
sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 8.
2. Gli importi di tali borse sono determinati applicando le stesse
norme vigenti per quelle concesse dalle regioni e dalle province
autonome, ai sensi del presente decreto.
3. Qualora le universita' concedano, con oneri a carico del proprio
bilancio, altre borse di studio con specifiche e diverse finalita'
rispetto a quelle indicate al comma 1, anche con l'obiettivo di
premiare studenti particolarmente meritevoli, nonche' borse di studio
istituite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e privati, si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente
decreto.