Art. 13.
Gli interventi a favore degli studenti stranieri
non appartenenti all'Unione europea
1. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea
accedono, a parita' di trattamento con gli studenti italiani, ai
servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, art.
46, comma 5. La determinazione degli Indicatori della condizione
economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle
modalita' definite dallo stesso articolo e dall'art. 5 del presente
decreto.
2. Le regioni e le province autonome possono riservare, comunque,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, l'art. 46, comma 5, nella compilazione delle graduatorie per
la concessione dei benefici di cui al presente decreto, una
percentuale di posti a favore degli studenti stranieri non
appartenenti all'Unione europea ed una percentuale di posti a favore
degli studenti non appartenenti all'Unione europea, ma di
nazionalita' italiana, che risiedono in territori gia' facenti parte
dello Stato italiano. La nazionalita' di questi ultimi e' certificata
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare la quale,
inoltre, attesta, sulla base di autocertificazione degli interessati,
che essi sono di lingua italiana. Le regioni e le province autonome
possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione
agli studenti stranieri in condizione di particolare disagio
economico opportunamente documentate.
3. Ai sensi dell'applicazione dell'art. 4, comma 8, gli studenti
stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede,
indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad
eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda
in Italia.
4. Gli organismi regionali di gestione e le universita', per gli
interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli
studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea, che debbano
sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il
cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test
o prove di lingua italiana.
5. Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente
poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di
sviluppo umano, il cui elenco e' definito annualmente con decreto del
Ministro, emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri entro
il 28 febbraio, la valutazione della condizione economica e'
effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza
italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non
appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato
livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una
universita' nel Paese di provenienza, collegata con accordi o
convenzioni con l'universita' di iscrizione in Italia, tale
certificazione puo' essere rilasciata dalla predetta universita'. Per
gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di
laurea specialistica, la certificazione che lo studente non
appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato
livello sociale puo' essere altresi' rilasciata da parte di enti
italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura
economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di
immatricolazione degli studenti stranieri nelle universita' italiane;
in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla
eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso
di revoca secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3. Lo
studente e' obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il
patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo
familiare secondo le modalita' di cui all'art. 5.
6. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli
studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene
conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in
Italia secondo le modalita' di cui all'art. 5.