Art. 14.
Gli interventi a favore degli studenti
in situazione di handicap
1. Le regioni, le province autonome e le universita', per gli
interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in
situazione di handicap ampio accesso alle informazioni intese ad
orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure
amministrative connesse, nonche' quelle relative ai servizi ed alle
risorse disponibili ed alle relative modalita' di accesso. Tali
servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti
dalle specifiche tipologie di disabilita'.
2. Al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei tempi
produttivi presenti in una specifica disabilita', della possibile
assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni
ausiliarie adatte a ridurre l'handicap, o di altre difficolta'
organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i
servizi, le regioni, le province autonome e le universita', queste
ultime nella persona del docente delegato all'integrazione degli
studenti in situazione di handicap di cui alla legge 18 gennaio 1999,
n. 17, prendono in considerazione le possibili differenze
compensative nella valutazione dei criteri per l'attribuzione dei
servizi e degli interventi di cui all'art. 2, istituendo per gli
studenti con disabilita' non inferiore al 66 per cento requisiti di
merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti
dal presente decreto sino ad un massimo del 40 per cento.
3. La durata di concessione dei benefici per gli studenti con
invalidita' non inferiore al 66 per cento e' di nove semestri per i
corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea
specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea
specialistica a ciclo unico.
4. Per gli studenti con disabilita' non inferiore al 66 per cento
iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei
benefici e' pari al numero di anni di durata legale piu' due, con
riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo
viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti
abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione
della domanda, l'80 per cento delle annualita' previste dal piano di
studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per
difetto.
5. I requisiti di merito individualizzati per gli studenti con
disabilita' non inferiore al 66 per cento iscritti ai corsi attivati
prima dell'applicazione del decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, non potranno
essere inferiori ai seguenti:
a) per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda una annualita' fra
quelle previste dal piano di studio;
b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora
questo non sia l'ultimo: avere superato entro il 10 agosto dell'anno
di presentazione della domanda un numero di annualita' pari alla
meta' meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di
studi degli anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo
per il quale il numero di annualita' richieste e' la meta' meno tre
arrotondata per difetto;
c) per chi si iscrive all'ultimo anno: avere superato entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di
annualita' pari al 50 per cento arrotondato per difetto del numero di
annualita' complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per
il servizio abitativo per il quale il numero di annualita' richieste
e' pari al 40 per cento arrotondato per difetto;
d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato
entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero
di annualita' pari al 55 per cento arrotondato per difetto del numero
di annualita' complessive previste dal piano di studi, fatto salvo
per il servizio abitativo per il quale il numero di annualita'
richieste e' il 45 per cento arrotondato per difetto;
e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato
entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero
di annualita' pari al 70 per cento arrotondato per difetto del numero
di annualita' complessive previste dal piano di studi, fatto salvo
per il servizio abitativo per il quale il numero di annualita'
richieste e' il 60 per cento arrotondato per difetto.
6. In alternativa le regioni, le province autonome e le
universita', per gli interventi di rispettiva competenza, possono
adottare specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano
conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti per le
specifiche disabilita', sulla base dei principi generali di cui ai
commi 2 e 5.
7. Agli studenti in situazione di handicap non si applicano i
criteri di merito previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.
8. Nel caso degli studenti in situazione di handicap le regioni, le
province autonome e le universita', per gli interventi di rispettiva
competenza, provvedono a definire particolari criteri di
determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro
accesso ai servizi ed agli interventi di cui al presente decreto.
9. L'importo della borsa di studio, determinato ai sensi degli
articoli 9 e 10, puo' essere incrementato nel caso di studenti in
situazione di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e
supporti, nonche' di tutti gli interventi che agevolino la fruizione
dell'attivita' didattica e lo studio.
10. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle
universita' sono realizzati in modo da garantire che la singola
persona con disabilita' possa mantenere il pieno controllo su ogni
aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da
parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di
tutorato possono essere anche affidati ai "consiglieri alla pari",
cioe' persone con disabilita' che hanno gia' affrontato e risolto
problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere
supporto.