Art. 14.
               Gli interventi a favore degli studenti
                      in situazione di handicap
  1.  Le  regioni,  le  province  autonome  e le universita', per gli
interventi  di  rispettiva  competenza,  forniscono  agli studenti in
situazione  di  handicap  ampio  accesso  alle informazioni intese ad
orientarli  nei  percorsi formativi ed universitari ed alle procedure
amministrative  connesse,  nonche' quelle relative ai servizi ed alle
risorse  disponibili  ed  alle  relative  modalita'  di accesso. Tali
servizi  sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti
dalle specifiche tipologie di disabilita'.
  2.  Al  fine  di  tenere  conto dell'oggettiva differenza dei tempi
produttivi  presenti  in  una  specifica disabilita', della possibile
assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni
ausiliarie  adatte  a  ridurre  l'handicap,  o  di  altre difficolta'
organizzative  sia  del  soggetto che delle istituzioni che erogano i
servizi,  le  regioni,  le province autonome e le universita', queste
ultime  nella  persona  del  docente  delegato all'integrazione degli
studenti in situazione di handicap di cui alla legge 18 gennaio 1999,
n.   17,   prendono   in   considerazione   le  possibili  differenze
compensative  nella  valutazione  dei  criteri per l'attribuzione dei
servizi  e  degli  interventi  di  cui all'art. 2, istituendo per gli
studenti  con  disabilita' non inferiore al 66 per cento requisiti di
merito  individualizzati  che  possono discostarsi da quelli previsti
dal presente decreto sino ad un massimo del 40 per cento.
  3.  La  durata  di  concessione  dei  benefici per gli studenti con
invalidita'  non  inferiore al 66 per cento e' di nove semestri per i
corsi   di   laurea,   di  sette  semestri  per  i  corsi  di  laurea
specialistica   e   di  quindici  semestri  per  i  corsi  di  laurea
specialistica a ciclo unico.
  4.  Per  gli studenti con disabilita' non inferiore al 66 per cento
iscritti  ai  corsi  attivati  prima  dell'applicazione  del  decreto
ministeriale  3 novembre  1999,  n. 509, la durata di concessione dei
benefici  e'  pari  al  numero di anni di durata legale piu' due, con
riferimento  al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo
viene  concesso  per  un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti
abbiano  superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione
della  domanda, l'80 per cento delle annualita' previste dal piano di
studi  del  rispettivo  corso  di  laurea  o  diploma arrotondate per
difetto.
  5.  I  requisiti  di  merito  individualizzati per gli studenti con
disabilita'  non inferiore al 66 per cento iscritti ai corsi attivati
prima  dell'applicazione  del decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, non potranno
essere inferiori ai seguenti:
    a)  per  chi  si iscrive al secondo anno: avere superato entro il
10 agosto dell'anno di presentazione della domanda una annualita' fra
quelle previste dal piano di studio;
    b)  per  chi  si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora
questo  non sia l'ultimo: avere superato entro il 10 agosto dell'anno
di  presentazione  della  domanda  un  numero di annualita' pari alla
meta'  meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di
studi  degli  anni  precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo
per  il  quale il numero di annualita' richieste e' la meta' meno tre
arrotondata per difetto;
    c)  per  chi  si iscrive all'ultimo anno: avere superato entro il
10 agosto  dell'anno  di  presentazione  della  domanda  un numero di
annualita' pari al 50 per cento arrotondato per difetto del numero di
annualita'  complessive  previste dal piano di studi, fatto salvo per
il  servizio abitativo per il quale il numero di annualita' richieste
e' pari al 40 per cento arrotondato per difetto;
    d)  per  chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato
entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero
di annualita' pari al 55 per cento arrotondato per difetto del numero
di  annualita'  complessive  previste dal piano di studi, fatto salvo
per  il  servizio  abitativo  per  il  quale  il numero di annualita'
richieste e' il 45 per cento arrotondato per difetto;
    e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato
entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero
di annualita' pari al 70 per cento arrotondato per difetto del numero
di  annualita'  complessive  previste dal piano di studi, fatto salvo
per  il  servizio  abitativo  per  il  quale  il numero di annualita'
richieste e' il 60 per cento arrotondato per difetto.
  6.   In   alternativa   le  regioni,  le  province  autonome  e  le
universita',  per  gli  interventi  di rispettiva competenza, possono
adottare specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano
conto  dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti per le
specifiche  disabilita',  sulla  base dei principi generali di cui ai
commi 2 e 5.
  7.  Agli  studenti  in  situazione  di  handicap non si applicano i
criteri di merito previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.
  8. Nel caso degli studenti in situazione di handicap le regioni, le
province  autonome e le universita', per gli interventi di rispettiva
competenza,    provvedono   a   definire   particolari   criteri   di
determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro
accesso ai servizi ed agli interventi di cui al presente decreto.
  9.  L'importo  della  borsa  di  studio, determinato ai sensi degli
articoli  9  e  10,  puo' essere incrementato nel caso di studenti in
situazione di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e
supporti,  nonche' di tutti gli interventi che agevolino la fruizione
dell'attivita' didattica e lo studio.
  10.  Gli  interventi delle regioni, delle province autonome e delle
universita'  sono  realizzati  in  modo  da  garantire che la singola
persona  con  disabilita'  possa mantenere il pieno controllo su ogni
aspetto  della  propria  vita,  senza dover subire condizionamenti da
parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di
tutorato  possono  essere  anche affidati ai "consiglieri alla pari",
cioe'  persone  con  disabilita'  che hanno gia' affrontato e risolto
problemi  simili  a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere
supporto.