Art. 15.
Gli interventi a favore degli iscritti
alle istituzioni per l'alta formazione
artistica e musicale
1. Ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 6, le
disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano
agli studenti delle istituzioni per l'alta formazione artistica e
musicale. Conseguentemente si applicano a tali istituzioni le
disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3,
commi dal 19 al 23.
2. I servizi e gli interventi non destinati alla generalita' degli
studenti di cui all'art. 2, sono concessi agli iscritti ai corsi di
formazione cui si accede con il possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, attivati dalle istituzioni per l'alta
formazione artistica e musicale, per un periodo di tempo pari alla
durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire
dall'anno di prima iscrizione.
3. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno che
presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui
all'art. 5. Le regioni, le province autonome e le istituzioni per
l'alta formazione artistica e musicale, per gli interventi di
rispettiva competenza, determinano autonomamente gli specifici
requisiti per la valutazione del merito ai fini della erogazione
della seconda rata della borsa e della revoca dei benefici di cui
all'art. 6, commi 1, 2 e 3.
4. Al fine di determinare il mantenimento dei benefici per gli anni
successivi, lo studente deve possedere i requisiti necessari per
l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole
istituzioni. Le regioni e le province autonome definiscono, sentite
le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, le
modalita' per la valutazione del merito ai fini dell'attribuzione dei
benefici.
5. Agli studenti iscritti alle istituzioni per l'alta formazione
artistica e musicale si applicano le procedure di selezione dei
beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi
regionali, le specifiche disposizioni in favore degli studenti
stranieri non appartenenti all'Unione europea e per gli studenti in
situazione di handicap di cui al presente decreto.
6. Le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale
esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e
di frequenza, nonche' da tutti gli eventuali contributi, gli studenti
beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonche' gli
studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio
concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsita' di
risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli
studenti in situazione di handicap con un'invalidita' riconosciuta
pari o superiore al 66 per cento.
7. Qualora le istituzioni per l'alta formazione artistica e
musicale concedano borse di studio a favore di studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 12.