Art. 16.
I criteri per il riparto del Fondo integrativo
per la concessione di prestiti d'onore e di borse
di studio per il triennio 2001-2003.
1. Nel triennio 2001-2003 il Fondo e' ripartito tra le regioni e le
province autonome che concedono borse di studio, ai sensi della legge
2 dicembre 1991, n. 390, art. 8, sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento in proporzione alla spesa destinata alla
concessione delle borse di studio da parte delle regioni, delle
province autonome, ed eventualmente delle universita' e delle
istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui
all'art. 15, erogate ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
art. 8, agli studenti iscritti alle universita' con sede legale nel
territorio regionale, per l'anno accademico in corso, allo
svolgimento di attivita' a tempo parziale degli studenti presso gli
organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per
la mobilita' internazionale degli studenti di cui all'art. 10
nell'esercizio finanziario di riferimento;
b) il 35 per cento in proporzione al numero di idonei nelle
graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno
accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno
precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari
a 2;
c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in
gestione diretta o indiretta, degli organismi regionali di gestione
effettivamente disponibili al 31 ottobre dell'anno precedente.
2. A decorrere dal 2002 a ciascuna regione e provincia autonoma
spetta, comunque, un ammontare di risorse pari a 3.200 euro per ogni
borsa di studio concessa a ciascuno studente straniero non
appartenente all'Unione europea, di cui all'art. 13, comma 5, del
presente decreto, nell'anno accademico in corso.
3. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera a)
del comma 2, la spesa delle regioni e delle province autonome, ed
eventualmente, delle universita' e delle istituzioni per l'alta
formazione artistica e musicale di cui all'art. 15 del presente
decreto e' valutata nel modo seguente:
a) la spesa per borse di studio di cui alla legge 2 dicembre
1991, n. 390, art. 8, e' determinata in modo figurativo tenendo
conto:
1) del numero delle borse ad importo intero, concesse per
ciascuna tipologia moltiplicato per l'importo minimo delle stesse
fissato all'art. 9, comma 2;
2) del numero delle borse a importo ridotto, uniformemente
inteso nella definizione dell'art. 9, comma 6, concesse per ciascuna
tipologia moltiplicato per l'80 per cento dell'importo minimo delle
stesse fissato all'art. 9, comma 2. Ove l'importo della borsa di
studio sia stato determinato dalla regione e dalla provincia autonoma
in misura inferiore a quello minimo, ai sensi dell'art. 9, comma 4,
nel calcolo figurativo e' utilizzato tale importo secondo la
metodologia sopraindicata. Ove l'importo della borsa di studio sia
stato determinato per alcuni organismi regionali di gestione dalla
regione e dalla provincia autonoma in misura superiore a quello
minimo, nel calcolo figurativo e' utilizzato tale importo secondo la
metodologia sopraindicata, purche' le borse di studio siano state
concesse almeno all'85 per cento degli studenti idonei. Ai fini della
determinazione della spesa complessiva per il riparto della quota di
cui alla lettera a) del comma 1, non si tiene conto della parte
derivante dal riparto del Fondo per l'anno precedente;
b) la spesa per la concessione di contributi per la
partecipazione degli studenti borsisti a programmi di studio con
mobilita' internazionale di cui all'art. 10 del presente decreto e'
ponderata con un parametro pari a 3;
c) la spesa delle regioni e delle province autonome al netto del
gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e' ponderata
con un parametro pari a 2.
4. Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui alla lettera b)
del comma 1, il numero degli idonei e' convenzionalmente incrementato
rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento, e del 300 per
cento per gli organismi regionali di gestione che, nell'anno
accademico in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o tutti i
seguenti termini, previsti dal presente decreto:
a) per la pubblicazione dei bandi per i concorsi per la borsa di
studio e i servizi abitativi almeno quarantacinque giorni prima della
rispettiva scadenza;
b) per la pubblicazione delle graduatorie per la concessione
delle borse di studio e dei servizi abitativi non oltre il
31 ottobre;
c) per la erogazione della prima rata della borsa entro due mesi
dalla pubblicazione delle graduatorie e comunque entro il termine
previsto all'art. 4, comma 13.
5. Per il riparto del Fondo nel 2001, in considerazione del
differimento della prova di ammissione al corso di laurea in medicina
e chirurgia ed alla conseguente richiesta di prorogare il termine di
presentazione delle domande di assegnazione delle borse di studio per
l'anno accademico 2000/2001, si tiene conto della data del
15 novembre 2000 per la pubblicazione delle relative graduatorie
provvisorie, rispetto al termine del 31 ottobre fissato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
6. La riduzione delle risorse proprie destinate dalle regioni e
dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui al
comma 3, lettera c), rispetto all'anno accademico precedente,
comporta una riduzione di pari importo della quota attribuibile nel
riparto. Le eventuali somme derivanti da tali riduzioni sono
ripartite tra le altre regioni e province autonome sulla base dei
criteri di cui ai comma precedenti. In relazione alle modifiche nelle
modalita' di calcolo delle risorse proprie destinate dalle regioni e
dalle province autonome, che non rendono comparabili in modo omogeneo
i dati con quelli dell'anno precedente, il presente comma non si
applica per il riparto del fondo nel 2001.
7. L'importo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma non
puo' essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa
nell'anno accademico precedente per le finalita' del Fondo, derivante
dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle
risorse proprie. La eventuale quota eccedente viene ripartita tra le
altre regioni e le province autonome sulla base dei criteri di cui ai
comma precedenti.
8. Al fine di garantire un'adeguata e tempestiva programmazione
degli interventi, a decorrere dal 2002, ciascuna regione e provincia
autonoma non puo' comunque ottenere nel riparto del Fondo una somma
inferiore al 80 per cento di quella ottenuta nell'esercizio
finanziario precedente.
9. I dati necessari per il riparto del Fondo sono trasmessi dalle
regioni e dalle province autonome entro e non oltre un mese dalla
data della richiesta del Ministero e, di conseguenza, quelli non
pervenuti entro tale scadenza non sono presi in considerazione ai
fini del riparto del Fondo. I dati trasmessi dalle regioni e dalle
province autonome sono soggetti all'attivita' di monitoraggio del
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
10. Entro un mese dalla emanazione del decreto di riparto, le
regioni e le province autonome comunicano ai singoli organismi
regionali di gestione la quota di rispettiva competenza.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 aprile 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro ad interim dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica
Amato
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2001
Ministeri istituzionali Presidenza, registro n. 7, foglio n. 173