Art. 2.
              I servizi e gli interventi non destinati
                   alla generalita' degli studenti
  1.  Per  servizi ed interventi non destinati alla generalita' degli
studenti,  le  prestazioni  sociali  agevolate  cui  si  applicano le
disposizioni del presente decreto, si intendono le borse di studio, i
prestiti d'onore, i servizi abitativi e i contributi per la mobilita'
internazionale  degli  studenti  italiani,  concessi  dalle regioni e
dalle  province  autonome  agli studenti capaci e meritevoli privi di
mezzi,  nonche'  i  contributi  per la mobilita' internazionale degli
studenti  italiani,  ai  sensi  dell'art.  10, comma 4, e le borse di
studio,  ai  sensi  dell'art.  12,  erogati  dalle  universita'  agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
  2.  Nel  caso  in cui le universita' introducano apposite modalita'
organizzative  delle attivita' formative per studenti non impegnati a
tempo  pieno,  ai  sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, art. 11, comma 7, lettera h), le regioni, le province autonome e
le  universita', per gli interventi di rispettiva competenza, possono
prevedere la concessione dei servizi e degli interventi non destinati
alla   generalita'   degli  studenti,  definendone  autonomamente  le
specifiche modalita' ed i relativi requisiti di ammissione.
  3.   Le  regioni,  le  province  autonome  e  le  universita',  ove
realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalita'
degli  studenti  e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono
determinare  autonomamente  i  requisiti  di  ammissione, relativi al
merito  e  alla  condizione  economica,  nonche'  i  criteri  per  la
definizione delle graduatorie.
  4.  Le  universita'  determinano, ai sensi del comma 3, i requisiti
relativi  al  merito  ed  alla  condizione economica per l'ammissione
degli studenti al concorso per le attivita' a tempo parziale, che non
sono  considerate  prestazioni sociali agevolate, tenendo conto delle
indicazioni  di  cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13. Tra
gli  studenti che presentano tali requisiti, le universita' concedono
i  benefici  in  via prioritaria, sulla base di graduatorie separate,
agli  studenti  idonei non beneficiari delle borse di studio concesse
dalle   regioni   e  dalle  province  autonome  nell'anno  accademico
precedente.
  5.    La    concessione   delle   borse   di   studio   finalizzate
all'incentivazione   e   alla   razionalizzazione   della   frequenza
universitaria,   che   non   sono   considerate  prestazioni  sociali
agevolate,  e'  disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n.
390,   art.   17,   con  modalita'  autonomamente  determinate  dalle
universita'.