Art. 2.
I servizi e gli interventi non destinati
alla generalita' degli studenti
1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalita' degli
studenti, le prestazioni sociali agevolate cui si applicano le
disposizioni del presente decreto, si intendono le borse di studio, i
prestiti d'onore, i servizi abitativi e i contributi per la mobilita'
internazionale degli studenti italiani, concessi dalle regioni e
dalle province autonome agli studenti capaci e meritevoli privi di
mezzi, nonche' i contributi per la mobilita' internazionale degli
studenti italiani, ai sensi dell'art. 10, comma 4, e le borse di
studio, ai sensi dell'art. 12, erogati dalle universita' agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Nel caso in cui le universita' introducano apposite modalita'
organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a
tempo pieno, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, art. 11, comma 7, lettera h), le regioni, le province autonome e
le universita', per gli interventi di rispettiva competenza, possono
prevedere la concessione dei servizi e degli interventi non destinati
alla generalita' degli studenti, definendone autonomamente le
specifiche modalita' ed i relativi requisiti di ammissione.
3. Le regioni, le province autonome e le universita', ove
realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalita'
degli studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono
determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al
merito e alla condizione economica, nonche' i criteri per la
definizione delle graduatorie.
4. Le universita' determinano, ai sensi del comma 3, i requisiti
relativi al merito ed alla condizione economica per l'ammissione
degli studenti al concorso per le attivita' a tempo parziale, che non
sono considerate prestazioni sociali agevolate, tenendo conto delle
indicazioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13. Tra
gli studenti che presentano tali requisiti, le universita' concedono
i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate,
agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse
dalle regioni e dalle province autonome nell'anno accademico
precedente.
5. La concessione delle borse di studio finalizzate
all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza
universitaria, che non sono considerate prestazioni sociali
agevolate, e' disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n.
390, art. 17, con modalita' autonomamente determinate dalle
universita'.