Art. 3.
       I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici
  1.  I  servizi  e  gli  interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono
attribuiti  per  concorso, secondo le modalita' previste dall'art. 4,
agli  studenti  che si iscrivano, entro il termine previsto dai bandi
nelle   specifiche   universita',  ai  corsi  di  laurea,  di  laurea
specialistica,  di  specializzazione ad eccezione di quelli dell'area
medica  di  cui  al  decreto  legislativo  4 agosto  1999, n. 368, di
dottorato  di  ricerca  attivati  ai  sensi  del  decreto legislativo
3 luglio  1998,  n.  210,  art.  4,  e  che  risultino idonei al loro
conseguimento  in  relazione  al possesso dei requisiti relativi alla
condizione economica ed al merito, definiti agli articoli 5 e 6.
  2.  I  servizi  e  gli  interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono
destinati  anche  agli  iscritti  ai  corsi  di studio di laurea e di
laurea  specialistica  nelle  scienze della difesa e della sicurezza,
attivati  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2, del decreto legislativo
28 novembre  1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie
militari  per  gli  ufficiali  delle  Forze armate e della Guardia di
finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.
  3.  In  via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli
interventi  di  cui  all'art.  2, comma 1, sono attribuiti anche agli
studenti  iscritti  a  corsi  aventi  valore  legale  attivati  prima
dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
  4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta
di  ciascuno  dei  livelli  di  corsi  di  cui  ai comma 1 e 2 con le
seguenti modalita':
    a)  per  gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette
semestri,  a  partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai
servizi   abitativi,  le  regioni  e  le  province  autonome  possono
estendere i benefici, anche per un ulteriore semestre;
    b)  per  gli  iscritti  ai  corsi di laurea specialistica a ciclo
unico,  per  un  periodo  pari  alla  durata  prevista dai rispettivi
ordinamenti  didattici piu' un semestre, a partire dall'anno di prima
iscrizione;  limitatamente  ai  servizi  abitativi,  le  regioni e le
province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore
semestre;
    c)  per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per
un   periodo   di  cinque  semestri  a  partire  dall'anno  di  prima
iscrizione;  limitatamente  ai  servizi  abitativi,  le  regioni e le
province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore
semestre;
    d)  per gli iscritti ai corsi di cui al comma 3, per un numero di
anni  pari  alla durata legale dei corsi piu' uno a partire dall'anno
di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e
le  province  autonome  possono  estendere  i  benefici  anche per un
ulteriore anno;
    e)  per  gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  ed  ai corsi di
specializzazione,  per  un periodo di tempo pari alla durata prevista
dai  rispettivi  ordinamenti  didattici  a partire dall'anno di prima
iscrizione.
  5.  Lo  studente  che  consegua  il titolo di studio di laurea e di
laurea   specialistica   entro  la  durata  prevista  dai  rispettivi
ordinamenti  didattici  beneficia di un'integrazione della borsa pari
alla meta' di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.
  6.  I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano
dei  requisiti  previsti  per l'ammissione al corso per il quale sono
richiesti,   indipendentemente  dal  numero  di  anni  trascorsi  dal
conseguimento del titolo precedente.