Art. 3.
I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici
1. I servizi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono
attribuiti per concorso, secondo le modalita' previste dall'art. 4,
agli studenti che si iscrivano, entro il termine previsto dai bandi
nelle specifiche universita', ai corsi di laurea, di laurea
specialistica, di specializzazione ad eccezione di quelli dell'area
medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di
dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo
3 luglio 1998, n. 210, art. 4, e che risultino idonei al loro
conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla
condizione economica ed al merito, definiti agli articoli 5 e 6.
2. I servizi e gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono
destinati anche agli iscritti ai corsi di studio di laurea e di
laurea specialistica nelle scienze della difesa e della sicurezza,
attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie
militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di
finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.
3. In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli
interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono attribuiti anche agli
studenti iscritti a corsi aventi valore legale attivati prima
dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta
di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai comma 1 e 2 con le
seguenti modalita':
a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette
semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai
servizi abitativi, le regioni e le province autonome possono
estendere i benefici, anche per un ulteriore semestre;
b) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo
unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi
ordinamenti didattici piu' un semestre, a partire dall'anno di prima
iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le
province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore
semestre;
c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per
un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima
iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e le
province autonome possono estendere i benefici anche per un ulteriore
semestre;
d) per gli iscritti ai corsi di cui al comma 3, per un numero di
anni pari alla durata legale dei corsi piu' uno a partire dall'anno
di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, le regioni e
le province autonome possono estendere i benefici anche per un
ulteriore anno;
e) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di
specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista
dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima
iscrizione.
5. Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di
laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi
ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari
alla meta' di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.
6. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano
dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono
richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal
conseguimento del titolo precedente.